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29-09-2015 - Legge |
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti all'Italia dall'appartenenza all'Unione Europea (Legge Europea 2014). - Estratto art. 5. Entrata in vigore del provvedimento: 18.08.2015 Art. 5 Disposizioni relative ai costi amministrativi a carico dei fornitori
di servizi di comunicazioni elettroniche. Procedura di infrazione
n. 2013/4020
1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 34:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per le
attivita' di competenza del Ministero, la misura dei diritti
amministrativi di cui al comma 1 e' individuata nell'allegato n. 10»;
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente
sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di
vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie
attribuite dalla legge all'Autorita' nelle materie di cui al comma 1,
la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 e'
determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati dalle
imprese nelle attivita' oggetto dell'autorizzazione generale o della
concessione di diritti d'uso.
2-ter. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, e l'Autorita' pubblicano annualmente i costi
amministrativi sostenuti per le attivita' di cui al comma 1 e
l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente,
dei commi 2 e 2-bis. In base alle eventuali differenze tra l'importo
totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate
opportune rettifiche»;
b) all'allegato n. 10:
1) il comma 1 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma
1 dell'articolo 34 del Codice, le imprese titolari di autorizzazione
generale per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di
comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze,
e le imprese titolari di autorizzazione generale per l'offerta del
servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello
offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o
attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento
di un contributo annuo, compreso l'anno dal quale decorre
l'autorizzazione generale. Tale contributo, che per gli anni
successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere
versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di
rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno
precedente, e' determinato nei seguenti importi:
a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni:
1) sull'intero territorio nazionale: 127.000 euro;
2) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 10 milioni di
abitanti: 64.000 euro;
3) su un territorio avente piu' di 200.000 e fino a 1 milione di
abitanti: 32.000 euro;
4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 17.000 euro;
5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti
finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille
utenti. Il numero degli utenti e' calcolato sul quantitativo delle
linee attivate a ciascun utente finale;
b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al
pubblico:
1) sull'intero territorio nazionale: 75.500 euro;
2) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 10 milioni di
abitanti: 32.000 euro;
3) su un territorio avente piu' di 200.000 e fino a 1 milione di
abitanti: 12.500 euro;
4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 6.400 euro;
5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti
finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni mille
utenti. Il numero degli utenti e' calcolato sul quantitativo delle
risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale;
c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e
personali, salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato
in una procedura di selezione competitiva o comparativa:
1) per le imprese che erogano il servizio a un numero di utenti
pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni mille utenti;
2) per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti
superiore a 50.000: 75.500 euro;
d) nel caso di fornitura, anche congiuntamente, di servizi di
rete o di comunicazione elettronica via satellite:
1) fino a 10 stazioni: 2.220 euro;
2) fino a 100 stazioni: 5.550 euro;
3) oltre 100 stazioni: 11.100 euro»;
2) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Diritti amministrativi in materia di tecnologia
digitale terrestre). - 1. Al fine di assicurare la copertura degli
oneri di cui all'articolo 34, comma 1, del Codice, le imprese
titolari di autorizzazione generale per l'attivita' di operatore di
rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono tenute al
pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale decorre
l'autorizzazione generale, di un contributo che e' determinato sulla
base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale
contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento
dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di
ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data
successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, e' determinato nei
seguenti importi nel caso di fornitura di reti televisive digitali
terrestri:
a) sull'intero territorio nazionale: 111.000 euro;
b) su un territorio avente piu' di 30 milioni e fino a 50 milioni
di abitanti: 25.000 euro;
c) su un territorio avente piu' di 15 milioni e fino a 30 milioni
di abitanti: 18.000 euro;
d) su un territorio avente piu' di 5 milioni e fino a 15 milioni di
abitanti: 9.000 euro;
e) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 5 milioni di
abitanti: 3.000 euro;
f) su un territorio avente piu' di 500.000 e fino a 1 milione di
abitanti: 600 euro;
g) su un territorio avente fino a 500.000 abitanti: 300 euro»;
3) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Contributi annui per i collegamenti in ponte radio). -
1. Le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attivita' di
operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per
l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte
radio sono tenute al pagamento dei contributi di seguito indicati per
ogni collegamento monodirezionale:
a) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz;
b) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari
o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz;
c) euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore
inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz;
d) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6
GHz».
Note all'art. 5:
Il testo dell'articolo 34 del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
"Art. 34 (Diritti amministrativi). - 1. Oltre ai
contributi di cui all'articolo 35, possono essere imposti
alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi
dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati
concessi diritti di uso, diritti amministrativi che coprano
complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per
la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di
autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli
obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, ivi
compresi i costi di cooperazione internazionale, di
armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di
mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e
di altri controlli di mercato, nonche' di preparazione e di
applicazione del diritto derivato e delle decisioni
amministrative, ed in particolare di decisioni in materia
di accesso e interconnessione. I diritti amministrativi
sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato,
obiettivo e trasparente che minimizzi i costi
amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.
2. Per la copertura dei costi amministrativi sostenuti
per le attivita' di competenza del Ministero, la misura dei
diritti amministrativi di cui al comma 1 e' individuata
nell'allegato n. 10.
2-bis. Per la copertura dei costi amministrativi
complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni
di regolazione, di vigilanza, di composizione delle
controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge
all'Autorita' nelle materie di cui al comma 1, la misura
dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 e'
determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi
maturati dalle imprese nelle attivita' oggetto
dell'autorizzazione generale o della concessione di diritti
d'uso.
2-ter. Il Ministero, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, e l'Autorita' pubblicano
annualmente i costi amministrativi sostenuti per le
attivita' di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei
diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e
2-bis. In base alle eventuali differenze tra l'importo
totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono
apportate opportune rettifiche."
Il testo dell'articolo 1 dell'Allegato 10 del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1 agosto 2003, n. 259, gia' citato nelle note
all'articolo 3, come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
"Allegato n. 10 (articoli 34 e 35) - Determinazione dei
diritti amministrativi e dei contributi di cui,
rispettivamente, agli articoli 34 e 35, comma 2, del Codice
Art. 1. Diritti amministrativi
1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di
cui al comma 1 dell'articolo 34 del Codice, le imprese
titolari di autorizzazione generale per l'installazione e
la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese
quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e le imprese
titolari di autorizzazione generale per l'offerta del
servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione
di quello offerto in luoghi presidiati mediante
apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte
telefoniche, sono tenute al pagamento di un contributo
annuo, compreso l'anno dal quale decorre l'autorizzazione
generale. Tale contributo, che per gli anni successivi a
quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere
versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso
di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31
dicembre dell'anno precedente, e' determinato nei seguenti
importi:
a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di
comunicazioni:
1) sull'intero territorio nazionale: 127.000 euro;
2) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a
10 milioni di abitanti: 64.000 euro;
3) su un territorio avente piu' di 200.000 e fino a 1
milione di abitanti: 32.000 euro;
4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti:
17.000 euro;
5) per le imprese che erogano il servizio
prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore
a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli
utenti e' calcolato sul quantitativo delle linee attivate a
ciascun utente finale;
b) nel caso di fornitura di servizio telefonico
accessibile al pubblico:
1) sull'intero territorio nazionale:75.500 euro;
2) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a
10 milioni di abitanti: 32.000 euro;
3) su un territorio avente piu' di 200.000 e fino a 1
milione di abitanti:12.500 euro;
4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti:
6.400 euro;
5) per le imprese che erogano il servizio
prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore
a 50.000: 300 euro ogni mille utenti. Il numero degli
utenti e' calcolato sul quantitativo delle risorse di
numerazione attivate a ciascun utente finale;
c) nel caso di fornitura del servizio di
comunicazioni mobili e personali, salvo il caso in cui il
contributo sia stato determinato in una procedura di
selezione competitiva o comparativa:
1) per le imprese che erogano il servizio a un numero
di utenti pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni mille
utenti;
2) per le imprese che erogano il servizio ad un numero
di utenti superiore a 50.000: 75.500 euro;
d) nel caso di fornitura, anche congiuntamente, di
servizi di rete o di comunicazione elettronica via
satellite:
1) fino a 10 stazioni: 2.220 euro;
2) fino a 100 stazioni: 5.550 euro;
3) oltre 100 stazioni: 11.100 euro.
2. Le imprese titolari di un'autorizzazione generale
per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazione
elettronica non ricompresi tra quelli indicati al comma 1,
sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno in cui
l'autorizzazione generale decorre, di un contributo di
600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate
apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio
offerto.
3. A fini della determinazione del numero delle
stazioni componenti una rete VSAT non si considerano le
stazioni trasportabili destinate a sostituire le stazioni
fisse in situazioni di emergenza.
4. Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli
amministrativi e le verifiche tecniche, i titolari di
autorizzazioni generali sono tenuti, sulla base di un
ragionevole preavviso, a consentire l'accesso al personale
incaricato di svolgere tali compiti alle sedi ed ai siti
oggetto del controllo.".
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