Art. 5.
1. All'articolo 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' soppresso il comma 4 e nel comma 6 sono soppresse le parole: "e del Ministero delle comunicazioni".
Art. 6.
1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il capo VI e' inserito il seguente: "capo VI-bis Ministero delle comunicazioni.".
2. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo l'articolo 32, sono inseriti i seguenti: "Art. 32-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero delle comunicazioni. 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di poste, telecomunicazioni, reti multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, con particolare riguardo per l'editoria, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito.
Art. 32-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) comunicazioni e tecnologie dell'informazione: politiche nel settore delle comunicazioni, adeguamento periodico del servizio universale delle telecomunicazioni; piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento internazionale, radiodiffusione sonora e televisiva e telecomunicazioni, con particolare riguardo alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai rapporti con il concessionario, alla disciplina del settore delle telecomunicazioni, al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze ad uso privato, alla verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, alla vigilanza sulla osservanza delle normative di settore e sulle emissioni radioelettriche ed alla emanazione delle norme di impiego dei relativi apparati, alla sorveglianza sul mercato; servizi postali e bancoposta, con particolare riferimento alla regolamentazione del settore, ai contratti di programma e di servizio con le poste italiane, alle concessioni ed autorizzazioni nel settore dei servizi postali, alla emissione delle carte valori, alla vigilanza sul settore e sul rispetto degli obblighi di servizio universale; stampa, editoria, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito, e produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali; tecnologie dell'informazione, con particolare riferimento alle funzioni di normazione tecnica, standardizzazione, accreditamento, certificazione ed omologazione nel settore, coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative nel settore delle telecomunicazioni e per l'adozione e l'implementazione dei nuovi standard.
Art. 32-quater (Ordinamento). - 1. Per l'organizzazione degli uffici e per l'ordinamento interno del Ministero si applica la normativa pre-vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuta nel decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.
Art. 32-quinquies (Agenzia per le comunicazioni). - 1. E' istituita l'Agenzia per le comunicazioni, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 2. Spetta all'Agenzia: a) rilasciare i titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici; b) determinare requisiti tecnici di apparecchiature e procedure di omologazione; accreditare i laboratori di prova e rilasciare le autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzione. 3. Sono soppresse tutte le strutture ministeriali che svolgono le attivita' demandate all'Agenzia. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'Agenzia.".
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