Art. 44. (Sgravi per i nuovi assunti)Legge n. 448 (art. 44, art. 48, art. 52 comma 18, art. 74 comma 2)
1. A tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, e' riconosciuto, per i nuovi assunti nell'anno 2002 ad incremento delle unita' effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle societa' cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoro dipendente. Ai fini della concessione delle predette agevolazioni, si applicano le condizioni stabilite all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiornando al 31 dicembre 2001 le date di cui alla lettera a) del medesimo comma 6 dell'articolo 3. 2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 e' subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e successive modificazioni. 3. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto, nei limiti della disciplina degli aiuti di importanza minore di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, anche ai datori di lavoro operanti nei territori delle regioni Abruzzo e Molise, nonche' nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato riparametrando il dato provinciale secondo la definizione allargata ISTAT, rilevata per il 2000, sia superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree dell'obiettivo 1 di cui all'allegato I della decisione (CE) n. 1999/502, del 1 luglio 1999. Il beneficio di cui al presente comma e' cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, nel rispetto dei limiti e delle modalita' di cui al citato regolamento (CE) n. 69/2001.
Art. 48. (Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo)
1. Il credito di imposta di cui all'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica, nell'esercizio 2002, limitatamente alle imprese ubicate nelle aree territoriali individuate dalla decisione della Commissione europea 13 marzo 2000 come destinatarie degli aiuti a finalita' regionale di cui alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e successive modificazioni, nella misura massima dell'85 per cento dell'incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti. Per le piccole e medie imprese che svolgono attivita' industriale, il credito di imposta di cui all'articolo 108 della citata legge n. 388 del 2000 si applica nella misura massima del 100 per cento dell'incremento delle predette spese. Il credito di imposta e' comunque attribuito entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensita' di aiuto stabiliti dalla comunicazione della Commissione europea 96/C, 45/06, concernente la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, come modificata dalla comunicazione 98/C, 48/02. Il credito di imposta e' fruibile previa autorizzazione della Commissione europea. A tale fine, il Ministro dell'economia e delle finanze procede all'inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione. 2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ne' ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' utilizzabile, a decorrere dal 1 gennaio 2002, esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3. Le agevolazioni previste dai commi 1 e 2 sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, fatta eccezione per le agevolazioni di cui al decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. 4. Le modalita' di applicazione dell'incentivo fiscale di cui al presente articolo sono disciplinate con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 52 Interventi vari
(comma 18)
18. Il finanziamento annuale di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e' incrementato, a decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di anno. La previsione di cui all'articolo 145, comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle misure di sostegno di cui al presente comma possono beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare globale dei contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita' e i criteri di attribuzione ed erogazione.
Art. 74. (Disposizioni in materia di trasmissioni televisive e radiofoniche)
1. Nella tabella A, parte III, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 123-ter), dopo le parole: "a mezzo di reti via cavo o via satellite" sono aggiunte le parole: "ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto". 2. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica, i soggetti titolari di concessione radiofonica comunitaria in ambito nazionale sono autorizzati ad attivare nuovi impianti, su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico e nel rispetto delle normative vigenti in materia di emissioni elettromagnetiche, sino al raggiungimento della copertura di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di attivazione degli impianti al Ministero delle comunicazioni ed in mancanza di segnalazioni di interferenze, la frequenza utilizzata si intende autorizzata.
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