Le sottoscritte associazioni dichiarano di avere i requisiti di legge per la sottoscrizione del presente atto
Le associazioni di categoria delle emittenti televisive locali:
FRT FEDERAZIONE RADIO TELEVISIONI + altre
nonché
le associazioni di categoria delle emittenti radiofoniche locali:
FRT FEDERAZIONE RADIO TELEVISIONI + altre
Vista la legge 22 febbraio 2000, n° 28 e in particolare larticolo 11-quater comma 2 della stessa, introdotto dalla Legge 6 novembre 2003, n. 313 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre 2003 recante Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;
Vista la legge 10 dicembre 1993, n° 515 recante disposizioni relative alla Disciplina delle campagne elettorali per le elezioni alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica.
p r e s e n t a n o
al Ministro delle Comunicazioni, il seguente schema di
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
ARTICOLO 1
Finalità.
Il presente codice di autoregolamentazione reca disposizioni in materia di programmi di informazione e di programmi di comunicazione sulle emittenti locali.
ARTICOLO 2
Definizioni.
Ai fini del presente codice di autoregolamentazione si intende:
a) per emittente radiofonica e televisiva locale (di seguito denominate, per brevità, anche emittenti locali), ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione allesercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale;
b) per programma di informazione, il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dellattualità e della cronaca;
c) per programma di comunicazione politica, ogni programma in cui assuma carattere rilevante lesposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni;
d) per propaganda, elettorale o politica, le forme di comunicazione politica a pagamento trasmesse dalle emittenti locali finalizzate alla esposizione di un programma o di una opinione politica;
e) per propaganda elettorale, le forme di comunicazione politica a pagamento trasmesse dalle emittenti locali nei trenta giorni antecedenti ogni consultazione elettorale o referendaria;
f) per propaganda politica, le forme di comunicazione politica a pagamento trasmesse dalle emittenti locali al di fuori dei periodi di cui alla precedente lettera e);
ARTICOLO 3
Programmi di informazione
I programmi di informazione, sulla base dei principi enunciati dallarticolo 11 quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28 come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n.313, devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, lobiettività, limparzialità e lequità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica.
Resta comunque salva per lemittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.
Inoltre le emittenti locali a carattere comunitario di cui allart. 16, comma 5 della legge 6 agosto 1990 n. 223 e allart.1, comma 1, lettera F della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.
Ai conduttori dei programmi di informazione delle emittenti locali, nei periodi elettorali, è comunque vietato formulare nel corso delle trasmissioni dichiarazioni di voto.
ARTICOLO 4
Propaganda e messaggi politici autogestiti
1. Nel periodo di cui allart. 2, lettera E le emittenti locali possono trasmettere le forme di propaganda elettorale a pagamento come disciplinate dal successivo articolo 5 del presente codice di autoregolamentazione.
Nello stesso periodo le emittenti locali possono inoltre trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito come disciplinati dalla vigente normativa e, in particolare, dallart. 4, commi 3 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n.313.
2. Nel periodo di cui allart. 2, lettera F, le emittenti locali possono trasmettere esclusivamente le forme di propaganda politica a pagamento come disciplinate dal successivo articolo 6 del presente codice di autoregolamentazione.
ARTICOLO 5
Disciplina della propaganda elettorale.
1. Entro il decimo giorno dalla convocazione dei comizi elettorali, le emittenti locali che intendono diffondere propaganda elettorale a pagamento fino a tutto il penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale rendono pubblico il loro intendimento mediante un avviso da trasmettere almeno una volta e con adeguato rilievo, nella fascia oraria di maggiore ascolto. Nellavviso le emittenti locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato lindirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi di propaganda elettorale con lindicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati. Per laccesso agli spazi di propaganda elettorale devono essere praticate condizioni uniformi, anche economiche, a tutti i soggetti politici;
b) le modalità di prenotazione degli spazi;
c) le tariffe per laccesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente locale;
d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.
2. Ciascuna emittente locale deve tener conto delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
3. Le emittenti locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi di propaganda elettorale a pagamento per i singoli candidati per importi superiori a quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.
4. Devono essere riconosciute, ai soggetti politici richiedenti gli spazi per la propaganda elettorale, le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
5. Ciascuna emittente locale è tenuta a praticare, per gli spazi di propaganda elettorale a pagamento, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per laccesso agli spazi di propaganda elettorale a pagamento.
6. Nel caso di diffusioni di spazi di propaganda elettorale differenziati per diverse aree territoriali, dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
7. La messa in onda dellavviso di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la diffusione della propaganda elettorale a pagamento. In caso di mancato rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1, la diffusione della propaganda elettorale a pagamento può avere comunque inizio dal secondo giorno successivo a quello di messa in onda dellavviso.
8. La propaganda elettorale a pagamento deve essere preceduta da un annuncio in audio o video del seguente testuale contenuto: Propaganda elettorale a pagamento. Lannuncio deve altresì fornire lindicazione del soggetto politico committente.
ARTICOLO 6
Disciplina della propaganda politica.
1. Dal giorno successivo a quello di ogni consultazione elettorale o referendaria fino al trentunesimo giorno antecedente ulteriori consultazioni elettorali o referendarie, le emittenti locali possono diffondere propaganda politica, alla quale si applicano le disposizioni previste dallarticolo 5, commi 4, 5 e 6 del presente codice di autoregolamentazione. Per laccesso agli spazi devono essere praticate condizioni uniformi, anche economiche, a tutti i soggetti politici.
2. La propaganda politica deve essere preceduta da un annuncio in audio o video del seguente testuale contenuto: propaganda politica a pagamento. Lannuncio deve altresì fornire lindicazione del soggetto politico committente.
ARTICOLO 7
Trasmissioni in contemporanea
Le emittenti locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per unemittente nazionale sono disciplinate dal presente codice di autoregolamentazione esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.
ARTICOLO 8
Sanzioni
Per le violazioni del presente codice si applicano le disposizioni dellarticolo 11 quinquies della legge 22 febbraio 2000, n. 28 nel testo introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.
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