IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» e, in particolare, l'art. 4, comma 3, lettera h), l'art. 11, l'art. 74 e l'art. 209, comma 4; Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, «Norme sulla sicurezza degli impianti», ed il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, recante il relativo regolamento di attuazione; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» ed in particolare l'art. 3, comma 13; Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e, in particolare, l'art. 2-bis, comma 10; Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 127/00/CONS del 1° marzo 2000, recante «Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi»; Visto il decreto del presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, art. 5, comma 1, lettera d); Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 1999, n. 1999/5/CE, in materia di apparecchiature radio e terminali di telecomunicazione recepita con decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita»; Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004, n. 2004/108/CE, in materia di compatibilita' elettromagnetica; Viste le norme CENELEC (Comitato europeo di normazione elettrotecnica) ed in particolare le norme della serie EN 50083; Viste le norme CEI (Comitato elettrotecnico italiano) 12-43, 100-1, 100-6, 100-20, 100-43, 100-44, 100-60, 100-72, 100-83; Viste le raccomandazioni ITU (International telecommunication union) ed in particolare, le raccomandazioni ITU-R BT 417-5; ITU-R BT 419-3 e ITU-R BT 1368-4; Considerata la necessita' di emanare le regole tecniche sulle antenne condominiali riceventi del servizio di radiodiffusione previste dal citato art. 209, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, finalizzate a garantire la massima liberta' di scelta da parte dell'utenza e l'utilizzo di sistemi interattivi evoluti; Udito il parere del Consiglio superiore delle comunicazioni espresso nella 190ª Adunanza generale del 21 giugno 2005; Effettuata la procedura di consultazione pubblica prevista dal citato art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; Effettuata la procedura di informazione presso la Commissione europea, n. 2005/03/0313/1 - VOOT, ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata con legge 23 novembre 2000, n. 427, con cui sono state recepite le direttive 98/34 CE e 98/48 CE; Decreta:
Art. 1. Scopo 1. Il presente decreto disciplina gli impianti condominialicentralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione,terrestre e satellitare, per favorirne la diffusione con conseguenteriduzione della molteplicita' di antenne individuali, per motivi siaestetici che funzionali, fermo restando quanto prescritto al comma 1dell'art. 209 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto s'intende per: a) impianti centralizzati, gli impianti condominialicentralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusionesonora, televisiva e dati associati; b) segnali, quelli di radiodiffusione sia terrestre chesatellitare; c) segnali terrestri primari, quelli televisivi con campo medianoelettromagnetico (di picco nel caso analogico, integrato sullapropria banda nel caso digitale) superiore al minimo dipianificazione del servizio, come definito nelle RaccomandazioniITU-R.; d) segnali terrestri secondari, quelli di radiodiffusioneterrestre che non rientrano nei casi di cui alla precedente letterac); e) segnali satellitari quelli autorizzati alla diffusione alpubblico via satellite; f) altri segnali, segnali per i servizi interattivi, necessariper l'utilizzo di sistemi interattivi evoluti. Art. 3. Caratteristiche generali 1. Gli impianti centralizzati sono realizzati in modo daottimizzare la ricezione delle stazioni emittenti radiotelevisivericevibili e annullare o minimizzare l'esigenza del ricorso adantenne individuali. 2. A condizioni di non interferenza e' prevista la realizzazione diun impianto che consenta i servizi interattivi. 3. Le disposizioni recate nei successivi articoli del presentedecreto consentono la progettazione, la realizzazione e lamanutenzione di impianti che rispettino quanto previsto dai commi 1 e2. Art. 4. Divieti di discriminazione 1. Gli impianti centralizzati non determinano condizionidiscriminatorie tra le stazioni emittenti i cui programmi sianocontenuti in segnali terrestri primari e satellitari. 2. L'impianto centralizzato non determina condizionidiscriminatorie nella distribuzione dei segnali alle diverse utenze. Art. 5. Qualita' di ricezione 1. La qualita' di ricezione di ciascun programma contenuto in unsegnale primario non subisce significativi degradi, secondo quantoprevisto nel successivo art. 6. Art. 6. Criteri realizzativi 1. L'impianto centralizzato e' dotato di apparati e componentitecnici idonei a conseguire gli obiettivi prescritti nel presentedecreto. 2. La direttiva 2004/108/CE, le pertinenti norme tecniche diimpianto del CENELEC o, in assenza, del CEI o internazionali ed, oveapplicabile, la direttiva 1999/5/CE sono i riferimenti per laconformita' di progettazione, installazione e manutenzione degliimpianti centralizzati. Art. 7. Individuazione dei segnali 1. L'installazione di ogni impianto centralizzato e' precedutadalla individuazione di almeno tutti i segnali primari terrestriricevibili nel luogo considerato e da quelli satellitari prescelti. Art. 8. Distribuzione dei segnali 1. L'impianto centralizzato permette la distribuzione all'utenza ditutti i segnali accertati in base a quanto previsto all'art. 7. 2. L'impianto centralizzato, a seguito delle decisioni deicompetenti organi condominiali adottate secondo le norme vigenti,permette la distribuzione, oltre che dei segnali individuati sullabase delle risultanze di cui all'art. 7, dei voluti: a) segnali terrestri secondari; b) altri segnali. Art. 9. Documentazione tecnica 1. L'impianto e' corredato dalla documentazione tecnica attestantela conformita' a quanto previsto nel presente decreto. Art. 10. Efficacia 1. Il presente decreto si applica a tutti gli impianticentralizzati di nuova installazione. 2. Gli impianti centralizzati gia' installati sono adeguati alledisposizioni del presente decreto in occasione del primo interventodi manutenzione straordinaria. Roma, 11 novembre 2005 Il Ministro: Landolfi
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