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06-02-2006 - Legge |
LEGGE 6 febbraio 2006, n.37 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno Art. 2. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quellodella sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inseritanella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei MinistriVisto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 4964): Presentato dall'on. Garnero Santache' ed altri il 5 maggio 2004. Assegnato alle Commissioni riunite IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e VII (Cultura) in sede referente il 18 maggio 2004 con pareri del1e commissioni I, X e XII. Esaminato dalle commissioni riunite il 1° - 7 e 15 luglio 2004; 14 e 22 settembre 2004; 17 novembre 2004. Esaminato in aula il 22 novembre 2004 e approvato in un Testo Unificato con i nn.: A.C 5017 (Bianchi Clerici ed altri) e A.C. 5108 (Colasio ed altri) il 9 febbraio 2005. Senato della Repubblica (atto n. 3296): Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente), il 15 febbraio 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª, 14ª e speciale in materia d'infanzia e di minori. Esaminato dalla 8ª commissione il 23 febbraio 2005; 2 - 15 e 16 marzo 2005; 19 aprile 2005; 14 - 15 e 21 giugno 2005. Relazione scritta annunciata il 30 giugno 2005 (atto n. 3296 - A relatore sen. Grillo). Esaminato in aula e approvato con modificazioni, il 25 gennaio 2006.
approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112 1. All'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «devono osservare» sono inserite le seguenti: «e promuovere»; b) al comma 2, dopo le parole: «comunicazione commerciale e pubblicitaria.» e' inserito il seguente periodo: «E' comunque vietata ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande contenenti alcool all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive»; c) al comma 3, le parole: «, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot,» sono soppresse; d) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 3 e' trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si esprimono entro sessanta giorni dall'assegnazione»; e) al comma 5, dopo le parole: «dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.» e' inserito il seguente periodo: «In caso di violazione delle medesime norme non e' comunque ammesso il pagamento in misura ridotta e non si applicano le disposizioni previste dal comma 5 dell'articolo 31 della legge n. 223 del 1990»; f) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. Nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e' in ogni caso assicurata un'adeguata partecipazione di esperti designati da associazioni qualificate nella tutela dei minori, nonche' da associazioni rappresentative in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilita». |