L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di Consiglio del 9 novembre 2006;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per la
tutela della concorrenza e del mercato»;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita»;
Vista la delibera n. 78/98 del 1° dicembre 1998, recante
«Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per
la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1998, n. 288;
Vista la delibera n. 26/99, recante «Approvazione del regolamento
in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel
settore delle comunicazioni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
24 maggio 1999, n. 119;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 455, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Vista la delibera n. 127/00/CONS del 1° marzo 2000, recante
«Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite
di programmi televisivi» e successive modificazioni, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2000, n. 86;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni
urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di
impianti radiotelevisivi, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66;
Vista la delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, recante
«Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli
operatori di comunicazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
30 giugno 2001, n. 150, e successive modificazioni;
Vista la delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, recante
«Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre
in tecnica digitale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
6 dicembre 2001, n. 284;
Visto il regolamento concernente l'accesso ai documenti, approvato
con delibera n. 217/01/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
20 giugno 2001, n. 141, come modificato dalla delibera n.
335/03/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2003,
n. 240, e come da ultimo integrato dalla delibera n. 89/06/CONS,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2006, n. 64;
Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il
funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo
coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS
del 21 dicembre 2005 recante «Modifiche ed integrazioni al
regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorita»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2006, n. 11, come
successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2006, n. 25;
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante
«Riforma organica della disciplina delle societa' di capitali e
societa' cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n.
366»;
Vista la delibera n. 290/03/CONS recante approvazione del
regolamento concernente le autorizzazioni ai trasferimenti di
proprieta' di societa' radiotelevisive, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 23 agosto 2003, n. 195;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio
in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per
l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico della radiotelevisione»;
Vista la delibera n. 63/06/CONS del 2 febbraio 2006 recante
«Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza
dell'Autorita», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio
2006, n. 44;
Visto il regolamento in materia di procedure sanzionatorie
approvato con delibera 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2006, n. 76;
Visto l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 13, della legge 31 luglio
1997, n. 249, in materia di autorizzazione ai trasferimenti di
proprieta' di societa' radiotelevisive;
Visto l'art. 43, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177, che prevede l'adozione da parte dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni di un regolamento che disciplini i
provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di
posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni o comunque lesive
del pluralismo;
Visti l'art. 14, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e
l'art. 43, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
che prevedono l'adozione di un apposito regolamento per definire la
procedura per la notifica delle intese e delle operazioni di
concentrazione al fine di verificare il rispetto dei principi,
rispettivamente, di cui all'art. 15 della legge 3 maggio 2004, n.
112, e di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 43 del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
Visti l'art. 14, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e
l'art. 43, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
recante «testo unico della radiotelevisione», che prevedono
l'adozione da parte dell'Autorita' di un atto di pubblico richiamo
qualora si accerti che un'impresa, o un gruppo di imprese, operanti
nel sistema integrato delle comunicazioni, si trovi nella condizione
di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui all'art. 15,
della legge 3 maggio 2004, n. 112, e di cui all'art. 43, commi 7, 8,
9, 10, 11 e 12 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
Considerata l'opportunita' di disciplinare mediante un unico
regolamento i procedimenti in materia di posizioni dominanti previsti
dalla normativa vigente, le procedure per la notifica e la verifica
delle operazioni di concentrazione e delle intese ed il procedimento
di autorizzazione ai trasferimenti di proprieta', aggiornando la
disciplina di cui alle gia' citate delibere n. 26/99 e n.
290/03/CONS;
Considerata la necessita' di coordinare le predette procedure
adeguandole al nuovo assetto normativo e di dare piena e completa
attuazione alle disposizioni della legge 3 maggio 2004, n. 112, e del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico
della radiotelevisione»;
Vista la delibera n. 264/06/CONS, di cui al comunicato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2006, con la quale, in
considerazione della complessita' degli adempimenti e della
particolare rilevanza della materia, e' stato sottoposto ad una
pubblica consultazione il testo dello schema di regolamento adottato
il 16 maggio 2006 dal Consiglio dell'Autorita';
Avuto riguardo ai contributi pervenuti in sede di consultazione,
che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti.
Secondo uno dei partecipanti alla consultazione l'obbligo di
notifica previsto dall'art. 43 del testo unico sarebbe finalizzato
esclusivamente alla verifica del rispetto dei limiti indicati nei
commi da 7 a 12 del medesimo articolo. Conseguentemente, nelle
definizioni di intesa e di concentrazione si dovrebbe specificare che
sono soggette all'obbligo di notifica le solo operazioni suscettibili
di condurre alla violazione dei commi da 7 a 12 dell'art. 43 del
testo unico, rimettendo, inoltre, ai diretti interessati il compito
di valutare la compatibilita' delle operazioni con i relativi limiti.
La lettura dell'intero art. 43 del testo unico induce l'Autorita',
tuttavia, a ritenere che il divieto di costituire una posizione
dominante rivesta carattere generale e non gia' limitato
esclusivamente alle ipotesi di cui ai commi da 7 a 12. L'art. 43,
comma 9, indica difatti chiaramente che, al di la' dei limiti
concernenti i ricavi, nei singoli mercati che compongono il SIC resta
fermo il divieto di costituzione di posizioni dominanti, con cio'
ribadendo la sua natura di divieto generale.
Del resto, la medesima impostazione costituisce il nucleo della
previsione di cui al comma 2 (sempre dell'art. 43), ove si afferma
che compito dell'Autorita' e' verificare che (nel SIC e nei singoli
mercati) non si costituiscano posizioni dominanti e che siano
rispettati i limiti di cui ai commi 7 - 12 (limiti che non
esauriscono dunque le fattispecie vietate dal piu' ampio divieto di
costituzione di una posizione dominante). Poiche' l'obbligo di
notifica non puo' che avere funzione servente rispetto alle
competenze attribuite all'Autorita', esso non puo' che riguardare,
allora, tutte le operazioni idonee a violare il divieto di posizioni
dominanti, oltreche' gli specifici principi fissati dai commi da 7 a
12 dell'art. 43.
Un'altra posizione emersa nel corso della consultazione riguarda
l'astratta configurabilita' di due procedimenti consequenziali ma
autonomi nell'ambito dell'iter complessivo: uno volto
all'accertamento dell'esistenza della posizione dominante, e l'altro,
successivo, diretto alla rimozione dei suoi effetti. A tale riguardo
si osserva che, al di la' del significato, nient'affatto univoco,
della norma invocata, l'attivita' procedimentale complessiva da
dispiegare e' unica, perche' il mero accertamento non ha autonomia
concettuale ne' di per se' produce effetti. Se il potere
amministrativo e' unico, la ripartizione delle attivita'
amministrative che costituiscono esercizio di tale potere in due
ambiti procedimentali distinti appare in contrasto quindi con il
principio di semplificazione di cui all'art. 97 Cost., che imporrebbe
semmai di snellire e rendere piu' celere l'azione amministrativa.
Riguardo all'art. 3 e' stato accolto il suggerimento di chiarire al
meglio il carattere esemplificativo dell'elencazione di cui al
comma 1.
Sul tema del procedimento autorizzatorio le associazioni di
emittenti hanno sollevato spesso dubbi sull'inquadramento di alcune
particolari fattispecie. Sembra allora opportuno riformulare
l'originario testo dell'art. 3, comma 1, per rendere evidente che la
cessione dell'(intera) azienda, anche radiofonica, e' un'ipotesi
autonoma soggetta ad autorizzazione, come pure l'acquisizione, da
parte dello stesso soggetto che gia' deteneva il controllo congiunto,
del controllo esclusivo. Analogo intervento, volto a rendere piu'
comprensibile il testo, e' stato effettuato relativamente alla
fattispecie del c.d. subentro nel titolo (art. 3, comma 4).
Ancora in materia di autorizzazioni, e' stato riformulato l'art. 3,
comma 9, del testo per garantire che il soggetto richiedente venga
informato nell'ipotesi di sospensione del procedimento; si e'
ritenuto opportuno introdurre, inoltre, un richiamo formale e
automatico alla normativa antitrust per cio' che riguarda
l'individuazione e l'aggiornamento delle soglie di fatturato.
Relativamente all'obbligo di notifica, e' stato proposto da uno dei
partecipanti di limitarlo alle sole operazioni che intervengano tra
soggetti operanti all'interno del SIC, e di escludere l'obbligo di
comunicazione quando l'operazione sia insuscettibile di produrre
effetti nel SIC o in uno dei mercati che lo compongono.
In merito, non si e' inteso pero' discostarsi dall'orientamento
prevalente in dottrina e giurisprudenza che, sul tema
dell'individuazione dei mercati interessati dalle operazioni di
concentrazione, afferma che l'effetto dell'aumento o del
consolidamento del potere di mercato puo' derivare anche da
operazioni nelle quali le parti non operino tutte sul medesimo
mercato, ma in mercati solo connessi (a valle o a monte) oppure
contigui. Per tale motivo si e' ritenuto opportuno meglio precisare
che l'obbligo della notifica preventiva riguarda anche le operazioni
di concentrazione nella quali anche una sola delle parti sia un
soggetto operante nel sistema integrato delle comunicazioni, oltre
alle intese che intervengano tra soggetti operanti nell'ambito del
SIC.
E' sembrato, inoltre, opportuno chiarire, sempre per risolvere
alcuni dubbi sollevati dai partecipanti, che per le varie ipotesi di
operazioni «consentite» dall'art. 27 del testo unico (trasferimenti
di impianti o di rami d'azienda, acquisizioni di intere emittenti) vi
e' il solo obbligo di notifica e la conseguente applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 4 e seguenti dello schema.
Sui termini complessivi del procedimento sono stati parzialmente
accolti i rilievi di alcuni dei partecipanti e l'eventuale proroga
del termine di conclusione dell'istruttoria e' stata ridotta a
novanta giorni.
Uno dei partecipanti ha sostenuto poi la necessita' di distinguere
tra procedimenti avviati su segnalazione o d'ufficio o a seguito di
notifica.
Ma se si esamina attentamente la normativa vigente risulta che non
vi e' differenziazione del procedimento in base alla provenienza
dell'iniziativa. Neppure sotto il profilo dei tempi procedimentali
appare ragionevole separare le due ipotesi. Se, infatti, possono
riscontrarsi nella pratica tempistiche diverse, esse riguardano pero'
la fase pre-procedimentale che segue la segnalazione, e che,
risolvendosi nella necessaria acquisizione di elementi di conoscenza,
potrebbe avere una durata maggiore rispetto alle verifiche da
effettuare nell'ipotesi in cui sia stata ricevuta la comunicazione di
un'operazione.
Con specifico riferimento ai procedimenti avviati su segnalazione,
uno dei soggetti partecipanti afferma inoltre che dovrebbe esserci
una motivazione circa la sua attendibilita'. Si puo' replicare che la
segnalazione non ha un rilievo autonomo, ne' ha valore probatorio. La
sua minore o maggiore attendibilita' non influisce ne' sul contenuto
ne' sui tempi del procedimento. L'iniziativa, la decisione di avviare
o meno il procedimento, sono poteri il cui esercizio non e'
subordinato o condizionato dalla segnalazione.
L'effettivita' dell'accertamento poggia sugli elementi acquisiti
successivamente alla ricezione della segnalazione, la quale puo'
essere al piu' considerata l'elemento che innesca la prima fase,
preistruttoria, di acquisizione di elementi e informazioni, ma non e'
certo un elemento della decisione di avviare l'istruttoria, tant'e'
che la «valutazione» che deve essere svolta dalla Direzione contenuti
ha ad oggetto «gli elementi», e non certo «la segnalazione» come
tale.
Passando ai contenuti della comunicazione d'avvio, in sede di
consultazione si e' affermato che dovrebbe essere sempre prevista
un'espressa contestazione degli ipotizzati profili di lesione del
pluralismo. Sulla tesi che sta a fondamento della modifica cosi'
richiesta, in base alla quale il superamento dei limiti definiti dal
legislatore non sarebbe sufficiente ad individuare una posizione
dominante vietata, essendo necessario verificare in aggiunta anche la
sussistenza di una lesione del pluralismo, si nutrono pero' dubbi
assai seri: e questo alla luce delle costante giurisprudenza della
Corte costituzionale, che ha sempre rimesso al legislatore
l'individuazione di limiti anticoncentrativi superati i quali vi e'
una posizione vietata (senza che occorrano ulteriori verifiche
sull'effettiva lesione del pluralismo).
Sulla partecipazione all'istruttoria, per rispondere ai rilievi
mossi si puo' osservare che la formulazione proposta soddisfa
l'esigenza di assicurare che la partecipazione sia subordinata
all'esistenza di interessi «significativi», compresa la
rappresentativita' degli enti esponenziali.
Appare, invece, opportuno modificare l'art. 7 per chiarire che i
soggetti che hanno partecipato, se sono in grado di fornire elementi
utili, possono essere chiamati in audizione.
All'art. 8, comma 3, per evitare qualsiasi dubbio interpretativo,
e' stata riformulata, richiamando le norme del testo unico in materia
di documentazione amministrativa, la disposizione relativa all'invio
di informazioni e documenti all'Autorita'.
Sulla proposta di riservare al Consiglio il potere di disporre
ispezioni e chiedere perizie e analisi, si osserva che tale potere e'
attribuito al responsabile del procedimento (art. 6 della legge n.
241 del 1990, «il responsabile ... puo' esperire accertamenti tecnici
ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali»). Le ispezioni, le
perizie attengono strettamente alla fase di approfondimento
istruttorio che si svolge all'interno del procedimento e non alla
fase decisoria finale. Il regolamento di organizzazione
dell'Autorita', inoltre, attribuisce a ciascuna «unita' organizzativa
competente» il potere di chiedere l'intervento del Servizio
ispettivo.
E' stata, infine, oggetto di rilievi la disposizione dello schema,
art. 11, in materia di misure inibitorie. Si sostiene, innanzitutto,
che l'oggetto del regolamento, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del
testo unico sarebbe limitato ai provvedimenti di cui al comma 5, tra
i quali non rientrerebbe alcun provvedimento inibitorio cautelare. Si
afferma ancora che nell'art. 43 del testo unico il presupposto per
l'esercizio del potere inibitorio sarebbe l'accertamento di una
violazione e che, inoltre, esso sarebbe limitato alla prosecuzione
dell'operazione, successiva all'accertamento dell'infrazione.
Premesso che, ai sensi dell'art. 43, comma 6, oggetto del
regolamento sono i provvedimenti e i procedimenti di cui al comma 5,
norma quest'ultima che attribuisce all'Autorita' il potere di
adottare un atto che «inibisce la prosecuzione» di determinate
attivita', la posizione espressa in merito ai presupposti e ai limiti
del potere inibitorio non appare condivisibile.
La stessa lettera della norma, art. 43, comma 5, prevede quale
necessario antecedente logico, non l'accertamento di una violazione,
bensi' l'esistenza di atti od operazioni idonee «a determinare una
situazione vietata», vale a dire atti o operazioni che abbiano
l'astratta capacita' di violare la norma. Oggetto dello specifico
accertamento che conduce all'adozione della misura inibitoria non e'
dunque l'effettiva violazione, ma e' l'attivita' posta in essere che
deve avere la capacita', anche solo potenziale, di violare la norma.
Sarebbe comunque illogico richiedere il medesimo presupposto -
accertamento della violazione - sia per il provvedimento definitivo
sia per il provvedimento che ha, invece, natura inibitoria.
Inoltre, poiche' l'accertamento della violazione sottende comunque
il divieto di ulteriore prosecuzione dell'operazione o
dell'attivita', non appare ragionevole limitare la sfera di
operativita' delle misure inibitorie alle sole ed ulteriori attivita'
con le quali si porterebbe a compimento un'operazione di cui e' stata
gia' accertata la contrarieta' ai divieti posti dall'art. 43 del
testo unico.
Ritenuto, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni
formulate nell'ambito della consultazione dei soggetti interessati,
debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti
modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento adottato il
16 maggio 2006 di cui alla delibera n. 264/06/CONS, e debbano essere
riformulate alcune disposizioni per assicurare maggiore certezza, con
cio' rispondendo ai dubbi sollevati da alcuni partecipanti ed emersi
in sede applicativa;
Udita la relazione dei commissari Enzo Savarese e Sebastiano
Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
1. L'Autorita' approva, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c),
n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dell'art. 14, comma 1,
della legge 3 maggio 2004, n. 112, e dell'art. 43, commi 1 e 6, del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il regolamento allegato
alla presente delibera, di cui forma parte integrante, concernente la
disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai
trasferimenti di proprieta' delle societa' radiotelevisive, dei
procedimenti in materia di posizioni dominanti e dell'attivita' di
verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel sistema
integrato delle comunicazioni.
2. Sono abrogate:
a) la delibera n. 26/99, recante «Approvazione del regolamento in
materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel
settore delle comunicazioni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
24 maggio 1999, n. 119;
b) la delibera n. 290/03/CONS, recante approvazione del
regolamento concernente le autorizzazioni ai trasferimenti di
proprieta' di societa' radiotelevisive, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 23 agosto 2003, n. 195.
3. La presente delibera entra in vigore il trentesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
4. Restano soggetti alla disciplina anteriore i procedimenti gia'
formalmente avviati prima dell'entrata in vigore della presente
delibera.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, nel
Bollettino ufficiale e ed e' resa disponibile nel sito web
dell'Autorita'.
Roma, 9 novembre 2006
Il presidente: Calabro'
Il commissario relatore: Savarese-Sortino
Allegato A Alla delibera n. 646/06/CONSREGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DIAUTORIZZAZIONE AI TRASFERIMENTI DI PROPRIETA' DELLE SOCIETA'RADIOTELEVISIVE, DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI POSIZIONI DOMINANTI EDELL'ATTIVITA' DI VERIFICA DELLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE ED INTESE NEL SISTEMA INTEGRATO DELLE COMUNICAZIONI Art. 1. Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende: a) per legge n. 249 del 1997: la legge 31 luglio 1997, n. 249,concernente «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nellecomunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni eradiotelevisivo»; b) per testo unico: il decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, recante «testo unico della radiotelevisione»; nelle disposizionidel presente regolamento i riferimenti alle norme del testo unico siintendono estesi alle corrispondenti norme della legge 3 maggio 2004,n. 112, tuttora vigenti; c) per Autorita', l'Autorita' per le garanzie nellecomunicazioni; d) per sistema integrato delle comunicazioni: il settoreeconomico di cui all'art. 2, comma 1, lettera l), del testo unico; e) per documento, ogni rappresentazione grafica,fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie delcontenuto di atti, anche interni ed informali, formati e/o utilizzatiai fini dell'attivita' dell'impresa, indipendentemente dal livello diresponsabilita' e rappresentativita' dell'autore del documento,nonche' ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico; f) per intese, gli accordi e/o le pratiche concordate traimprese, nonche' le deliberazioni, anche se adottate ai sensi didisposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni diimprese ed altri organismi similari, ai sensi dell'art. 2 della legge10 ottobre 1990, n. 287; g) per concentrazione: l'operazione che, ai sensi dell'art. 5della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si realizza quando due o piu'imprese procedono a fusione, quando uno o piu' soggetti in posizionedi controllo di almeno un'impresa, ovvero una o piu' imprese,acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto diazioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto oqualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una opiu' imprese; quando due o piu' imprese procedono, attraverso lacostituzione di una nuova societa', alla costituzione di un'impresacomune; h) per Direzione contenuti, la Direzione contenuti audiovisivie multimediali, che, ai sensi della deliberazione n. 506/05/CONS del21 dicembre 2005, ha competenza in materia di tutela del pluralismo edella concorrenza nei media e, in particolare, svolge le funzioniistruttorie di cui al titolo VI del testo unico; i) per societa' radiotelevisiva: 1) le societa' titolari di concessione, autorizzazione, ocomunque di qualsiasi altro provvedimento abilitativo, da parte delMinistero delle comunicazioni o dell'Autorita', per l'esercizio dellaradiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, via cavo,via satellite, con qualsiasi tecnica e modalita', ad accesso libero ocondizionato, e per l'installazione e l'esercizio di impiantiripetitori via etere di programmi esteri o nazionali, nonche' isoggetti tenuti ad osservare gli stessi obblighi dei concessionari; 2) le societa' munite del titolo abilitativo previsto daltesto unico per l'esercizio dell'attivita' di operatore di rete, difornitore di contenuti, di fornitore di servizi interattivi associatio di servizi di accesso condizionato; l) per trasferimento di proprieta': la cessione di azienda, iltrasferimento di quote o di azioni e qualsiasi altro atto o fatto cheha per effetto l'acquisizione in capo ad altro soggetto del controlloo del pacchetto di controllo della societa', sia esso di maggioranzaassoluta o relativa, nonche' qualsiasi altro atto o patto,indipendentemente dalla modalita' con cui si perfeziona, chedetermina il medesimo effetto nella forma di un'influenza dominanteai sensi dell'art. 43, comma 15, del testo unico; m) per controllo: le fattispecie di cui all'art. 2359, commi 1e 2, cod. civ. e all'art. 43, commi 14 e 15 del testo unico; n) per influenza dominante: le fattispecie di cui all'art. 43,comma 15, del testo unico; o) per Direttore, il Direttore della Direzione contenuti. Art. 2. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina: a) i procedimenti autorizzatori di cui all'art. 1, comma 6,lettera c), n. 13, della legge n. 249 del 1997; b) l'attivita' di verifica delle operazioni di concentrazione edelle intese notificate ai sensi dell'art. 43, comma 1, del testounico; c) il procedimento volto ad adottare l'atto di pubblicorichiamo di cui all'art. 43, comma 3, del testo unico; d) i procedimenti volti ad adottare provvedimenti diretti adeliminare od impedire il formarsi di posizioni dominanti nel sistemaintegrato delle comunicazioni o nei singoli mercati che locompongono, ai sensi dell'art. 43, commi 2 e 5, del testo unico; e) i procedimenti volti ad adottare provvedimenti diretti adeliminare od impedire il formarsi di posizioni comunque lesive delpluralismo nel sistema integrato delle comunicazioni o nei singolimercati che lo compongono, ai sensi dell'art. 43, comma 5, del testounico; f) i procedimenti volti ad accertare la violazione dei principidi cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 43 del testo unico ead adottare i conseguenti provvedimenti. Art. 3. Autorizzazione 1. Sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 6,lettera c), n. 13, della legge n. 249 del 1997, i trasferimenti diproprieta', di cui all'art. 1, comma 1, lettera l), delle societa'radiotelevisive comunque realizzati, ed in particolare anchemediante: a) vendita dell'intero capitale sociale; b) trasferimento del pacchetto di controllo della societa' oacquisizione del controllo esclusivo da parte del soggetto che gia'deteneva il controllo congiunto; c) trasferimento di un numero di azioni o quote che sommate aquelle gia' detenute dal socio gli attribuiscano il controllo dellasocieta'; d) sottoscrizione di aumenti di capitale che conferisca ilcontrollo della societa'; e) passaggio del controllo della societa' per effetto diinfluenza dominante, qualificata ai sensi dell'art. 43, comma 15, deltesto unico, o la costituzione, su quote o azioni in numero tale checomporti il controllo delle societa', di diritti reali su cosaaltrui, di diritti reali di garanzia o di diritti personali digodimento; f) variazione della maggioranza di controllo nelle societa'cooperative a seguito di ammissione di nuovi soci; g) cessione dell'azienda. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' altresi' prescritta peril caso di gestione fiduciaria. 3. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui al presentearticolo i trasferimenti di impianti o di rami d'azienda e leacquisizioni di intere emittenti nelle ipotesi espressamenteconsentite dall'art. 27 del testo unico. 4. L'istanza di autorizzazione e' presentata, entro quindicigiorni dalla data dell'atto o provvedimento che determina iltrasferimento di proprieta', dal legale rappresentante della societa'che acquisisce la societa' di settore oppure dalla persona fisica ogiuridica che ne acquisisce il controllo di ultima istanza. L'istanzae' redatta in base all'apposito formulario predispostodall'Autorita', pubblicato nel bollettino ufficiale e sul sito web,nel quale sono indicate le informazioni e la documentazione daallegare. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera g), il soggettoacquirente presenta, a pena di irricevibilita', l'attestazionerilasciata dal Ministero delle comunicazioni relativa alla positivavalutazione in ordine al possesso da parte sua dei requisitioccorrenti per il subentro nel titolo abilitativo. 5. Il Direttore assegna la responsabilita' dell'istruttoria e diogni altro adempimento ad essa inerente: in mancanza egli conserva laresponsabilita' del procedimento. 6. L'istanza presentata puo' essere regolarizzata o completatadal richiedente. A tal fine il responsabile del procedimento invia,entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, appositacomunicazione al richiedente, che provvede alla regolarizzazione o alcompletamento dell'istanza entro un termine perentorio non superiorea trenta giorni, trascorso il quale l'istanza si intende ritirata. 7. Acquisita la relazione del responsabile del procedimento, ilDirettore della Direzione contenuti propone al Consiglio lo schemadel provvedimento finale, che e' adottato entro venticinque giornidalla data di ricezione dell'istanza, o della sua regolarizzazione ocompletamento ai sensi del comma 6. Rimangono impregiudicate levalutazioni di competenza del Ministero delle comunicazioni ai finidi un eventuale pronuncia di decadenza o revoca del titolo cuiattiene il trasferimento di proprieta' autorizzato. 8. La decorrenza del termine di cui al comma 7 e' sospesa: a) dalla richiesta di informazioni o documenti indirizzata allasocieta' richiedente, ad altre amministrazioni o a soggetti terzi,ivi inclusi operatori o utenti del mercato dell'emittenza, dellaproduzione o della distribuzione radiotelevisiva, finoall'acquisizione degli elementi richiesti; b) se il richiedente deve produrre eventuali autorizzazioni daparte di altri organismi pubblici, in particolare quelle relative adoperazioni di concentrazione da parte della Commissione europea odell'Autorita' garante per la concorrenza ed il mercato, fino allacomunicazione dei relativi provvedimenti da parte del richiedente. 9. La sospensione del decorso dei termini nelle ipotesi di cui alcomma 8, lettera a), di cui e' data comunicazione alla societa'istante ove le informazioni siano state richieste ad altreamministrazioni o a soggetti terzi, non puo' in alcun caso esseresuperiore a sessanta giorni. 10. Il termine di cui al comma 7 puo' essere prorogato, fino adun massimo di venticinque giorni con provvedimento motivato delDirettore, ove la fattispecie richieda lo svolgimento di accertamentiparticolarmente complessi. 11. L'avvio del procedimento autorizzatorio ed il provvedimentoconclusivo sono pubblicati nel bollettino ufficiale e sul sito webdell'Autorita' ove riguardino societa' radiotelevisive che esercitanol'attivita' in ambito nazionale. 12. Se un'intesa o un'operazione di concentrazione non soggettaalla comunicazione preventiva di cui all'art. 4, comma 1, sirealizza, anche parzialmente, attraverso un trasferimento diproprieta', come definito dai commi 1 e 2, il richiedente presenta,sulla base dell'apposito formulario pubblicato nel bollettinoufficiale e sul sito web, un'unica istanza, che la Direzionecontenuti verifica preliminarmente sotto il profilo del possesso deirequisiti di nazionalita' della societa' e di onorabilita' degliamministratori. Ove difetti uno di tali requisiti il procedimento siconclude con un provvedimento negativo da adottare entroquarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza o dellasua regolarizzazione o completamento ai sensi del comma 6. Ove,invece, sia accertata la sussistenza dei predetti requisiti ilprocedimento prosegue con l'istruttoria preliminare preordinata allosvolgimento delle verifiche di cui all'art. 43 del testo unico. Art. 4. Notifica delle operazioni di concentrazione e delle intese 1. Le operazioni di concentrazione e le intese di cui all'art.43, comma 1, del testo unico sono preventivamente comunicate dalleparti qualora il fatturato realizzato a livello nazionaledall'insieme delle imprese interessate sia superiore a 432 milioni dieuro, ovvero se il fatturato realizzato a livello nazionaledall'impresa di cui e' prevista l'acquisizione, attraversol'operazione di concentrazione, sia superiore a 43 milioni di euro.Tali valori sono automaticamente incrementati nella misura stabilitadall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, con proprioprovvedimento, ai sensi dell'art. 16 della legge 10 ottobre 1990, n.287. 2. Sono oggetto della comunicazione di cui al comma 1: a) le intese che intervengono tra soggetti operanti nel sistemaintegrato delle comunicazioni nonche' le operazioni di concentrazionenelle quali anche solo una delle parti sia un soggetto operante nelmedesimo sistema, ove l'operazione di concentrazione sia comunquesuscettibile di produrre effetti nel predetto sistema o in uno deimercati che lo compongono; b) le intese e le operazioni di concentrazione di cui allalettera a) anche ove realizzate attraverso trasferimenti di impiantio di rami d'azienda o acquisizioni di intere emittenti nelle ipotesiespressamente consentite dall'art. 27 del testo unico. 3. Le comunicazioni di cui al comma 1, redatte in baseall'apposito formulario predisposto dall'Autorita', pubblicato nelbollettino ufficiale e sul sito web, contengono una descrizione delcontenuto dell'operazione nonche' ogni ulteriore informazionenecessaria per la sua valutazione. 4. Se un'intesa o un'operazione di concentrazione soggetta allacomunicazione di cui al comma 1 si realizza, anche parzialmente,attraverso un trasferimento di proprieta', come definito dai commi 1e 2 dell'art. 3, il richiedente presenta preventivamente, sulla basedell'apposito formulario pubblicato nel bollettino ufficiale e sulsito web, un'unica istanza, che la Direzione contenuti verificapreliminarmente sotto il profilo del possesso dei requisiti dinazionalita' della societa' e di onorabilita' degli amministratori.Ove difetti uno di tali requisiti il procedimento si concludeimmediatamente con un provvedimento negativo da adottare entroquarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza o dellasua regolarizzazione o completamento ai sensi dell'art. 3, comma 6.Ove, invece, sia accertata la sussistenza dei predetti requisiti ilprocedimento prosegue con l'istruttoria preliminare preordinata allosvolgimento delle verifiche di cui all'art. 43 del testo unico. 5. I soggetti tenuti per la medesima vicenda ad effettuare lacomunicazione di cui al comma 1 possono procedere alla comunicazionecongiuntamente; all'atto della comunicazione possono designare unrappresentante comune per il ricevimento e la trasmissione diulteriori comunicazioni, documenti ed informazioni. 6. La Direzione contenuti nel corso dell'istruttoria di propriacompetenza puo' chiedere ai soggetti interessati, ovvero al lororappresentante comune, ulteriori documenti ed informazionirelativamente all'operazione o intesa comunicata. 7. L'istruttoria preliminare si conclude mediante la formulazioneal Consiglio di una proposta di deliberazione ai sensi del comma 8 odi avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 5. 8. La decisione del Consiglio di non avviare l'istruttoria aseguito di una notifica ai sensi del comma 1, da emettere entro iltermine di sessanta giorni dal ricevimento della notifica o delleintegrazioni di cui al comma 6, e' prontamente comunicata alleimprese interessate. 9. Qualsiasi modificazione successiva degli elementi essenzialicontenuti nella notifica deve essere comunicata alla Direzionecontenuti non appena conosciuta dalle parti. Ai fini del decorso deltermine di cui al comma 8, la comunicazione di modificazione equivalealla comunicazione di una nuova operazione di concentrazione o dinuova intesa. 10. Le operazioni di concentrazione e le intese di cui all'art.43, comma 1, del testo unico, non soggette a notifica preventiva aisensi del comma 1, sono comunicate alla Direzione contenuti, entroquindici giorni dal perfezionamento dell'operazione, ai fini delleverifiche di cui all'art. 43 del testo unico. Ad esse si applicano icommi 2, 3, 5, 6 e 9. 11. Le operazioni di concentrazione e le intese che intervenganotra societa' appartenenti ad uno stesso gruppo non sono soggetteall'obbligo di notifica preventiva di cui al comma 1 o dicomunicazione di cui al comma 10. 12. Il Consiglio puo' delegare al Direttore il potere di decideredi non avviare l'istruttoria di cui all'art. 5 sulle operazioni diconcentrazione e sulle intese di cui al comma 10. In tal caso, ilDirettore informa mensilmente il Consiglio sulle decisioni di nonavvio dell'istruttoria assunte. Art. 5. Avvio dell'istruttoria 1. La Direzione contenuti, all'esito delle verifiche di cuiall'art. 43 del testo unico, o dietro segnalazione di chiunque viabbia interesse, valutati gli elementi comunque acquisiti, overavvisi ragionevoli motivi per ipotizzare la sussistenza di unaposizione vietata ai sensi dell'art. 43 del testo unico, entronovanta giorni dal ricevimento della notifica o delle integrazioni dicui all'art. 4, comma 6, formula al Consiglio la proposta di avviodell'istruttoria volta alla possibile adozione dei provvedimentiprevisti dalle lettere c), d), e) o f) dell'art. 2, comma 1. 2. La comunicazione di avvio dell'istruttoria contiene unasommaria esposizione dei fatti e delle valutazioni compiute,l'indicazione del responsabile del procedimento, la menzione deldiritto dei soggetti interessati di accedere agli atti delprocedimento, nonche' la fissazione del termine entro cuil'istruttoria si deve concludere, termine non superiore a centoventigiorni e prorogabile con atto motivato di ulteriori novanta giorni. 3. La comunicazione di avvio dell'istruttoria e' notificata da undipendente dell'Autorita' alle imprese ed ai soggetti interessati,inclusi coloro che, avendo un interesse diretto, immediato edattuale, hanno presentato segnalazioni utili all'avviodell'istruttoria, mediante consegna di copia del provvedimento aldestinatario ovvero a mezzo lettera raccomandata con ricevuta diavviso di ricevimento. Nei casi di particolare urgenza la notificapuo' essere eseguita mediante trasmissione via telefax o via postaelettronica seguita, entro i successivi tre giorni, dall'invio dellacomunicazione di avvio a mezzo lettera raccomandata con avviso diricevimento. 4. Nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari lanotificazione personale risulti impossibile o particolarmentegravosa, la notificazione puo' essere effettuata tramitepubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione nazionale omediante altre idonee forme di pubblicita', in ogni caso conl'inserzione nel sito istituzionale dell'Autorita'. 5. L'avvio del procedimento istruttorio e' pubblicato nelbollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'. 6. Il Direttore riferisce periodicamente al Consigliosull'andamento delle istruttorie in corso. Art. 6. Partecipazione all'istruttoria 1. Possono partecipare all'istruttoria: a) i soggetti ai quali e' stato notificato l'avviodell'istruttoria ai sensi dell'art. 5, comma 3; b) i soggetti titolari di interessi pubblici o privati, nonche'i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni ocomitati, cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato edattuale dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria o dai provvedimentiadottabili all'esito del procedimento, i quali abbiano fatto motivatarichiesta di intervenire entro trenta giorni dalla pubblicazionedell'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 5, comma 5. 2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facolta': a) di presentare memorie scritte, documenti e pareri; b) di accedere ai documenti, conformemente a quanto dispostodall'art. 14; c) di farsi assistere da consulenti, sia per la predisposizionedi memorie, perizie, istanze e richieste, sia in occasione delcompimento di atti istruttori da parte dell'Autorita'. Art. 7. Audizioni istruttorie 1. I soggetti cui e' stato notificato l'avvio dell'istruttoria aisensi dell'art. 5, comma 3, possono chiedere al responsabile delprocedimento, entro venti giorni dalla notifica dell'avvio, di esseresentiti sui fatti che ne formano oggetto. 2. L'audizione si tiene davanti al responsabile del procedimento,entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. La datadell'audizione e' comunicata al soggetto richiedente con almenocinque giorni di preavviso. 3. In sede di audizione i soggetti interessati: a) debbono comparire in persona del proprio legalerappresentante, ovvero di procuratore speciale munito didocumentazione comprovante il proprio potere di rappresentanza edadeguatamente informato sulle circostanze oggetto dell'istruttoria; b) possono farsi assistere da consulenti di propria fiduciasenza, tuttavia, che l'esercizio di tale facolta' possa comportare lasospensione dell'audizione. 4. Dell'audizione e' redatto verbale, in forma sintetica, recantele principali osservazioni e dichiarazioni della parte. Il verbale e'sottoscritto dal funzionario verbalizzante e dal soggetto legittimatoa rappresentare la parte: qualora uno dei medesimi non possa o nonvoglia sottoscriverlo, ne e' fatta menzione nel verbale stesso conl'indicazione del motivo dell'impossibilita' o del rifiuto disottoscrizione. Copia del verbale e' consegnata ai soggettiintervenuti all'audizione che ne facciano richiesta. Ai soli finidella predisposizione del verbale, puo' essere effettuataregistrazione fonografica dell'audizione. 5. Il responsabile del procedimento nel corso dell'istruttoriapuo' disporre l'audizione di soggetti che possano fornire elementiutili, ivi compresi coloro che hanno partecipato all'istruttoria aisensi dell'art. 6. Dell'audizione, in aderenza alle disposizioniprecedenti, e' redatto verbale, che viene acquisito agli attidell'istruttoria. Art. 8. Richiesta di informazioni ed esibizione di documenti 1. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti,comprese quelle rivolte ad altre amministrazioni e soggetti terzi,devono essere formulate dal responsabile del procedimento periscritto e comunicate ai soggetti destinatari. Le comunicazioni sonoeffettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento omediante telefax con richiesta di conferma di ricevimento con lostesso mezzo. 2. Le richieste di cui al comma 1 devono indicare: a) i fatti e le circostanze sui quali vertono gli elementirichiesti; b) lo scopo della richiesta; c) il termine entro il quale dovra' pervenire la risposta oessere esibito il documento, termine il quale deve essere congruo inrelazione all'urgenza del caso ed alla natura, quantita' e qualita'delle informazioni richieste, tenuto conto del tempo necessario perpredisporle; d) le modalita' con le quali dovranno essere fornite leinformazioni o esibiti i documenti richiesti; e) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione oritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni oesibire i documenti richiesti, nonche' nel caso di presentazione diinformazioni o documenti non veritieri. 3. I legali rappresentanti delle imprese, o le persone munite diprocura speciale, nell'inviare all'Autorita' le informazioni e idocumenti richiesti sottoscrivono un'apposita dichiarazione con laquale assumono ogni responsabilita' sulla completezza e veridicita'delle informazioni fornite e sulla completezza e conformita'all'originale dei documenti trasmessi ai sensi del decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 455, e successivemodifiche ed integrazioni. In ogni stadio dell'istruttoria ilresponsabile del procedimento puo' chiedere che i documenti esibitisiano prodotti in originale o in copia dichiarata conformeall'originale. Art. 9. Ispezioni 1. Il responsabile del procedimento propone al Direttore diaffidare al competente Servizio lo svolgimento di ispezioni presso lesedi di pertinenza dei soggetti interessati ove ragionevoli motiviinducano a ritenervi reperibili documenti ed altri elementi utili aifini dell'istruttoria. 2. Le ispezioni, alle quali partecipa il responsabile delprocedimento, si svolgono, nel rispetto delle garanzie previste dallalegge, secondo le modalita' e con i poteri previsti dalla delibera63/06/CONS del 2 febbraio 2006 recante «Procedure per lo svolgimentodelle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorita' presso le sedidei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni». Art. 10.Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazione di esperti 1. Il Direttore puo' autorizzare il responsabile del procedimentoa disporre perizie, analisi statistiche ed economiche nonche' altreconsultazioni di esperti in merito ad elementi che dovranno formareoggetto di valutazione nel corso dell'istruttoria. 2. L'autorizzazione e' comunicata ai soggetti cui e' statonotificato l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 5, comma 3,con l'indicazione del nome del perito o esperto consultato, delquesito postogli e del termine entro il quale la sua relazioneconclusiva deve essere consegnata all'Autorita'. Con successivo attoe' comunicata ai medesimi soggetti l'avvenuta acquisizione deirisultati definitivi delle perizie, analisi o consultazioni disposte. Art. 11. Misure inibitorie 1. Nel corso dell'istruttoria, su proposta del Direttore, ilConsiglio, qualora risulti urgente intervenire al fine di impedire ilformarsi di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo esiano stati acquisiti sufficienti elementi istruttori, puo' adottare,ai sensi dell'art. 43 del testo unico, le misure inibitoriestrettamente necessarie ad evitare una lesione grave ed irreparabileal pluralismo dei mezzi di comunicazione o alla concorrenza neimercati compresi nel sistema integrato delle comunicazioni per iltempo, comunque non superiore a centoventi giorni, necessario allaconclusione del procedimento. 2. Il Consiglio, previa delibazione sulla non manifestainfondatezza della proposta di cui al comma 1, ne comunica aisoggetti interessati i presupposti, l'oggetto e le finalita'. 3. Le parti entro sette giorni dalla comunicazione di cui alcomma 2 possono inviare memorie e deduzioni. Il Consiglio adotta unprovvedimento motivato nei successivi sette giorni. 4. Il procedimento prosegue in conformita' alle disposizioni dicui agli articoli che seguono. Art. 12. Termini dell'istruttoria 1. I termini previsti dall'art. 5, commi 1 e 2, sono sospesidalla richiesta di cui all'art. 8 sino al suo completo riscontro. Lasospensione, che non puo' in alcun caso essere superiore a sessantagiorni, e' comunicata alla societa' istante ove la richiesta diinformazioni o di documenti sia stata rivolta ad altreamministrazioni o a soggetti terzi. 2. Ove siano in corso istruttorie su concentrazioni od intesepresso la Commissione europea o l'Autorita' garante per laconcorrenza ed il mercato, i termini dell'istruttoria di cui all'art.5 possono essere sospesi, con atto motivato del Consiglio, inpresenza di concrete ragioni di pregiudizialita', fino allapubblicazione dei relativi provvedimenti conclusivi. Art. 13. Accesso ai documenti 1. I soggetti di cui all'art. 6, comma 1, hanno diritto diaccesso ai documenti formati o acquisiti dall'Autorita' nel corsodell'istruttoria secondo le modalita' e le procedure di cui alladelibera n. 217/01/CONS, e successive modifiche. 2. Costituiscono oggetto del diritto di accesso, entro i limitidi cui al comma 1, anche i documenti formati o acquisitidall'Autorita' in data antecedente a quella di notifica dell'avviodell'istruttoria. 3. Il responsabile del procedimento puo' motivatamente disporreil differimento dell'accesso ai documenti richiesti sino a quando siastata accertata la loro rilevanza ai fini della prova delleinfrazioni, ma comunque non oltre la comunicazione delle risultanzeistruttorie di cui all'art. 14. Art. 14. Chiusura dell'istruttoria 1. Il Consiglio, verificata la non manifesta infondatezza dellaproposta di provvedimento finale del Direttore in relazione aglielementi probatori acquisiti, dichiara conclusa l'istruttoria edispone l'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie aisoggetti di cui all'art. 5, comma 3. 2. Dichiarata la chiusura dell'istruttoria, il responsabile delprocedimento non puo' compiere ulteriori atti finalizzatiall'acquisizione di dati, informazioni e documenti inerenti al suooggetto. 3. La comunicazione delle risultanze istruttorie indica iltermine perentorio entro il quale le parti possono presentare leproprie osservazioni e memorie conclusive. 4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dellerisultanze istruttorie le parti possono presentare istanza motivatadi proroga del termine di conclusione del procedimento. Entro lostesso termine, i soggetti interessati possono rivolgere allaDirezioni contenuti richiesta di fissazione dell'audizioneconclusiva. I soggetti di cui all'art. 5, comma 3, hanno in ogni casoil diritto di richiedere alla Direzione contenuti copia di tutte lememorie conclusive depositate. Art. 15. Audizione conclusiva 1. Il Consiglio comunica ai soggetti di cui all'art. 6, comma 1,la data fissata per l'audizione conclusiva dinanzi a se', che deveessere successiva alla scadenza del termine assegnato per il depositodelle memorie conclusive. 2. Nel corso dell'audizione conclusiva sono sentiti i soggetti dicui all'art. 6, comma 1, lettera a), nonche' gli altri soggetti cheabbiano partecipato all'istruttoria e ne abbiano fatta motivatarichiesta. 3. Dell'audizione conclusiva e' redatto processo verbale secondole regole dell'art. 7. Art. 16. Pubblico richiamo 1. Qualora il Consiglio, sulla base delle risultanzedell'istruttoria, delle memorie presentate e dell'audizioneconclusiva, riscontri l'insussistenza degli estremi per provvedere aisensi dell'art. 17 ma accerti che un'impresa o un gruppo di impreseoperante nel sistema integrato delle comunicazioni si trovi nellacondizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui aicommi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 43 del testo unico, adotta unatto di pubblico richiamo, indicando la situazione di rischio el'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. 2. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 4 eseguenti anche ove il procedimento venga sin dall'inizio avviato aifini dell'adozione dell'atto di pubblico richiamo. Art. 17. Conclusione del procedimento 1. Il Consiglio, sulla base delle risultanze dell'istruttoria,delle memorie presentate e dell'audizione conclusiva, se ravvisa ilsuperamento dei limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art.43 del testo unico, o accerta il formarsi di posizioni dominanti ocomunque lesive del pluralismo nel sistema integrato dellecomunicazioni o nei singoli mercati che lo compongono, adotta iprovvedimenti di cui all'art. 43, comma 5, del testo unico, fissandoun termine entro il quale le imprese o gli enti interessati devonoottemperare. 2. La delibera conclusiva del procedimento promosso mediantenotifica di concentrazione o intesa ai sensi dell'art. 4 deve essereassunta, a pena di decadenza, entro i termini di cui all'art. 5,comma 2, decorrenti dalla comunicazione di avvio dell'istruttoria. 3. Il provvedimento adottato ai sensi del comma 1, o l'atto dipubblico richiamo di cui all'art. 16, sono comunicati alle partisecondo quanto previsto dall'art. 19 e pubblicati nel sito web e nelbollettino ufficiale dell'Autorita'. Art. 18. Inottemperanza ai provvedimenti assunti dal Consiglio 1. In caso di inottemperanza al provvedimento assunto dalConsiglio ai sensi dell'art. 17, il Direttore propone al Consiglio lacontestazione degli addebiti. 2. Il Consiglio, nei casi di cui al comma 1, accertatal'inottemperanza, contesta senza ritardo l'addebito al responsabilepromuovendo il procedimento di irrogazione delle sanzioniamministrative previste dall'art. 1, comma 31, della legge n. 249 del1997. Il procedimento e' regolato dagli articoli 5 e seguenti delladelibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006. 3. Ai fini della determinazione della sanzione si tiene contoesclusivamente del fatturato realizzato nel mercato rispetto al qualee' stato assunto il provvedimento oggetto di inottemperanza. Art. 19. Comunicazioni 1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento, salvoquanto previsto dall'art. 5 in ordine alla notifica al destinatariodel provvedimento di avvio dell'istruttoria, sono effettuate mediantelettera raccomandata con avviso di ricevimento o telefax conrichiesta di conferma di ricevimento con lo stesso mezzo. 2. Le comunicazioni al richiedente ed al soggetto esercentel'attivita' radiotelevisiva sono effettuate presso la sede indicatanell'istanza o, in difetto presso il domicilio legale. 3. Le comunicazioni dei soggetti interessati all'istruttoria sonosottoscritte da persone munite dei relativi poteri. 4. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione daparte di terzi all'Autorita' di documenti, perizie e memorie. Art. 20. Sanzioni 1. L'inottemperanza all'obbligo di presentare l'istanza perottenere l'autorizzazione al trasferimento di proprieta', di cuiall'art. 3, commi 1 e 12, e l'inottemperanza all'obbligo dinotificare, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del testo unico, leintese e le operazioni di concentrazione, sono punite, ai sensidell'art. 1, comma 30, della legge n. 249 del 1997. In tal caso,dalla data di notifica del provvedimento sanzionatorio decorrono itermini previsti dagli articoli 3, comma 7, 4, comma 8, e 5, comma 1. 2. I soggetti che non provvedono a trasmettere i documenti e acomunicare i dati e le notizie all'Autorita', nei termini e con lemodalita' prescritti nella richiesta di cui all'art. 8, sono punitiai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 249 del 1997. Isoggetti che nei predetti documenti e comunicazioni espongono daticontabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attivita' nonrispondenti al vero, sono puniti, ai sensi dell'art. 1, comma 29,della legge n. 249 del 1997, con le pene previste dall'art. 2621 delcodice civile.
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