Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 4 aprile 2008;
VISTO larticolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;
VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", e, in particolare, larticolo 8, il quale prevede che nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sullesito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto;
VISTA la delibera n. 42/08/CSP del 4 marzo 2008, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nella fase successiva alla presentazione delle candidature", e in particolare larticolo 15, comma 1, che richiama il divieto di cui al citato articolo 8 della legge 28 del 2000;
VISTA la comunicazione dellAutorità del 14 febbraio 2008 in merito alle corrette modalità di diffusione dei sondaggi politici ed elettorali nel periodo ammesso, pubblicata sul sito internet www.agcom.it;
VISTA la comunicazione dellAutorità del 27 marzo 2008 circa il divieto di pubblicazione e diffusione dei sondaggi politici ed elettorali a partire dal 29 marzo 2008, pubblicata sul sito internet www.agcom.it;
CONSIDERATO che, alla luce della predetta normativa, il divieto di rendere pubblici o, comunque, diffondere notizie sui risultati dei sondaggi eseguiti nei quindici giorni precedenti le votazioni comporta, altresì, il divieto di riportare nel circuito dellinformazione radiotelevisiva o della stampa dichiarazioni rilasciate sullo stesso oggetto del divieto di cui allart. 8 comma 1 della legge 28/2000 da esponenti politici o qualunque altro soggetto, in qualsiasi sede;
CONSIDERATO che larticolo 10, comma 7, della legge 28/2000 prevede che in caso di violazione del divieto di pubblicizzazione o diffusione dei risultati dei sondaggi politici ed elettorali nei quindici giorni precedenti le votazioni, lAutorità ordina allemittente o alleditore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio;
CONSIDERATO, pertanto, che la responsabilità per la diffusione dellinformazione vietata dalla legge ricade sullemittente radiotelevisiva ovvero sullorgano di stampa che la diffonde;
RITENUTO di dover ordinare alle emittenti radiotelevisive, ai giornali e alle agenzie di stampa di rispettare tale divieto, attenendosi ai criteri esegetici e applicativi sopra richiamati;
UDITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dellarticolo 29 del regolamento concernente lorganizzazione ed il funzionamento dellAutorità;
In caso di inosservanza di tale divieto si applica quanto previsto dallarticolo 10, comma 7, della legge 22 febbraio 2008, n. 28, sempre che nellimmediatezza del fatto lavvenuta violazione non sia stata già spontaneamente e pubblicamente riconosciuta con adeguata evidenza dalla stessa emittente o organo dinformazione interessati.
La mancata osservanza del presente ordine comporta, inoltre, lapplicazione delle sanzioni di cui allarticolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.