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24-01-2008 - Delibera Autorità | ||||||||||||
L'Autorità
DeliberaArt. 11. Per lanno 2008, la contribuzione di cui allart. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dovuta allAutorità dai soggetti operanti nel settore delle comunicazioni, come individuati nella 110/06/CONS, è fissata in misura pari all1,45 per mille, dei ricavi risultanti nellultimo bilancio approvato prima delladozione della presente delibera. 2. Ai fini dellapplicazione del contributo di cui al comma 1 assumono rilievo i soli ricavi ottenuti nel settore delle comunicazioni. 3. La base imponibile rilevante ai fini dellapplicazione dei commi precedenti è determinata al netto delle quote riversate agli operatori terzi. Art. 21. Sono esentati dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a 500.000,00, le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nellanno 2007.
Art. 31. Il versamento del contributo eseguito entro il 30 aprile 2008, deve essere effettuato sul c/c bancario n. 000027003095 ABI 01010 CAB 03494 CIN L SANPAOLO BANCO DI NAPOLI - intestato allAutorità per le garanzie nelle comunicazioni. Art. 41. I soggetti tenuti al versamento del contributo di cui allart. 1 comma 66 della 23 dicembre 2005, n. 266, comunicano allAutorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 31 maggio 2008, il codice fiscale, i dati relativi alla categoria di appartenenza, lammontare dei ricavi iscritti al bilancio e quelli sui quali viene calcolato il contributo, lammontare del contributo versato e gli estremi del versamento effettuato. Nel caso in cui il soggetto svolga attività rientranti in più di una delle categorie del settore di cui allart. 1, comma 1, comunica la categoria prevalente determinata in relazione ai ricavi. 2. Per la comunicazione di cui al comma 1 deve essere utilizzata copia del modello allegato alla presente delibera, recante la sottoscrizione del legale rappresentante ai sensi ed ai fini della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e s.m.i.. 3. La mancata o tardiva presentazione del modello di cui al comma 2, nonché lindicazione, nello stesso modello, di dati non rispondenti al vero, comporta lapplicazione delle sanzioni di cui allart. 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249. 4. La presente delibera ai sensi della legge 266/2005 - art 1, comma 65 - è sottoposta, per lapprovazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito web dellAutorità. Napoli, 21 novembre 2007
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