Legge di stabilita' 2011 - (ex L. finanziaria). Art. 1: commi 8,9,10,11,12,13.
8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni avvia
le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze
radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica
mobili in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz e di
altre risorse eventualmente disponibili, conformemente a quanto
previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259. In coerenza con la
normativa dell'Unione europea, il Ministro dello sviluppo economico
fissa la data per l'assegnazione delle frequenze della banda 790-862
MHz e delle altre risorse eventualmente disponibili ai servizi di
comunicazione elettronica mobili in larga banda. La liberazione delle
frequenze di cui al primo periodo per la loro destinazione ai servizi
di comunicazione elettronica mobili in larga banda deve comunque
avere luogo entro il 31 dicembre 2012. Il Ministero dello sviluppo
economico puo` sostituire le frequenze gia` assegnate nella banda
790-862 MHz con quelle liberate ai sensi delle disposizioni dei commi
da 9 a 12 o altrimenti disponibili. Il piano nazionale di
ripartizione delle frequenze e il piano nazionale di assegnazione
delle frequenze televisive sono adeguati alle disposizioni del
presente comma.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definiti i criteri e le modalita` per l'attribuzione di misure
economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara
di cui al comma 8, per una percentuale pari al 10 per cento degli
introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente
240 milioni di euro, finalizzate a promuovere un uso piu` efficiente
dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di
media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta
percentuale di introiti e` iscritta in un apposito fondo istituito
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
10. Prima della data stabilita per la definitiva cessazione delle
trasmissioni televisive in tecnica analogica, ai sensi dell'articolo
2-bis, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e
successive modificazioni, il Ministero dello sviluppo economico
provvede alla definitiva assegnazione dei diritti d'uso del
radiospettro, anche mediante la trasformazione del rilascio
provvisorio in assegnazione definitiva dei diritti d'uso, e rilascia
i relativi titoli abilitativi conformemente ai criteri previsti
dall'articolo 15, comma 1, del testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, e successive modificazioni, e dall'articolo 8-novies
del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive
modificazioni. Successivamente all'assegnazione di cui al precedente
periodo, i soggetti privi del necessario titolo abilitativo si
astengono dal compiere atti che comportino l'utilizzo delle
radiofrequenze o che siano suscettibili di interferire con il
legittimo uso delle stesse da parte di terzi. In caso di violazione
di tale obbligo o di indebita occupazione delle radiofrequenze da
parte di soggetti operanti in tecnica analogica o digitale, si
applicano gli articoli 97 e 98 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e
successive modificazioni. L'attivazione, anche su reti SFN (Single
Frequency Network), di impianti non preventivamente autorizzati dal
Ministero dello sviluppo economico comporta, ferma restando la
disattivazione dell'impianto illecitamente attivato, la sospensione
temporanea del diritto d'uso da un minimo di tre mesi a un massimo di
un anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca del medesimo
diritto d'uso.
11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita`
per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive
competenze, fissano gli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti
d'uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di
media audiovisivi, ai fini di un uso piu` efficiente dello spettro e
della valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali.
Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti ai sensi del presente
comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 52,
comma 3, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
Il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il diritto di
disporre dei diritti d'uso sulle radiofrequenze precedentemente
assegnate.
12. In caso di trasmissione di programmi televisivi in tecnica
digitale in mancanza del necessario titolo abilitativo, al soggetto
che ne ha la responsabilita` editoriale si applicano le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'articolo 98, comma 2, del
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.
L'operatore di rete che ospita nel proprio blocco di diffusione un
fornitore di servizi di media audiovisivi privo di titolo abilitativo
e` soggetto alla sospensione o alla revoca dell'utilizzo della
risorsa assegnata con il diritto d'uso.
13. Dall'attuazione dei commi da 8 a 12 derivano proventi stimati
non inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure di assegnazione
devono concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti
dell'assegnazione siano versati all'entrata del bilancio dello Stato
entro il 30 settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione
del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alla previsione, ai sensi dell'articolo 17,
comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla
riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento
finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a
legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del
2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette
riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita`, nonche´ le risorse destinate alla ricerca e al
finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche. Eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla
stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al
Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore,
da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
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