IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12,
che prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in
particolare l'art. 45, comma 3;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2000), ed in particolare l'art. 27, comma 10;
Visto il D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001), ed in particolare l'art. 145, commi 18 e 19;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002), ed in particolare l'art. 52, comma 18;
Visto il «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite
e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia
ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il
gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip,
lotterie e giochi similari» approvato dalla Commissione per l'assetto
del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle
emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;
Visto il «Codice di autoregolamentazione Tv e minori» approvato
dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5
novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni
firmatarie il 29 novembre 2002;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003), ed in particolare l'art. 80, comma 35;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni in
materia di pubblica amministrazione e, in particolare, l'articolo 41,
comma 9;
Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante il
"Codice delle Comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004) ed, in particolare, l'art. 4, comma 5;
Visto il decreto-legge del 24 dicembre 2003, n. 355, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante
«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» ed, in
particolare, l'art. 1, comma 1;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio
in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonche' delega al Governo per
l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, recante
«Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica»;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, concernente
«Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti
televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e
integrazioni»;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005), ed, in particolare l'art. 1, comma 214;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312 bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il
triennio 2005-2007;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31
dicembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31
dicembre 2004;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante Testo
Unico della Radiotelevisione e successive modificazioni, cosi' come
modificato dal D.lgs. n. 44 del 15 marzo 2010;
Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006), ed, in particolare l'art. 1, commi 15 e 19;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007), ed, in particolare l'art. 1, comma 1244;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008), ed, in particolare l'art. 2 comma 296;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 21 gennaio 2008,
n. 36, ed, in particolare, l'art. 4, comma 4, riguardante il
recepimento del «Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di
commento degli avvenimenti sportivi»;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101 ed in particolare
l'art. 8-novies, comma 5 il quale dispone che, al fine di rispettare
il termine del 2012 e di dare attuazione al piano di assegnazione
delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di natura non regolamentare, d'intesa con l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, sia definito un calendario per il passaggio
definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con
l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive
scadenze;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con legge
14 luglio 2008, n. 121 con cui le funzioni del Ministero delle
Comunicazioni, con le relative risorse finanziarie, strumentali e di
personale, sono trasferite al Ministero dello Sviluppo Economico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008,
n. 197 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello
Sviluppo Economico;
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204 recante «Legge di bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio
pluriennale per il triennio 2009-2011»;
Vista la legge n. 191 del 23 dicembre 2009, pubblicata nel S.O.
alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009 recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2010) e bilancio pluriennale per il
triennio 2010-2012;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30
dicembre 2009, concernente la ripartizione in capitoli delle Unita'
previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2010, pubblicato nel SO alla Gazzetta
ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 recante: «Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative»;
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2011)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre
2010, n. 297;
Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni n. 353 del 23 giugno 2011 recante "Nuovo Regolamento
relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica
digitale" ed in particolare il capo 2 e seguenti;
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 settembre
2011 pubblicato sulla G.U. n. 246 del 21 ottobre 2011 recante
"Modifiche al calendario nazionale per il passaggio definitivo alla
trasmissione televisiva digitale terrestre con relativo allegato 2";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre
2011 recante "Nomina dei Ministri" con cui il dottor Corrado Passera
e' stato nominato Ministro dello Sviluppo Economico e delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
Vista la sentenza n. 1683 del 18 marzo 2011 con la quale il
Consiglio di Stato ha ritenuto che il requisito della regolarita'
della correntezza contributiva, di cui all'art. 2 del Regolamento n.
292/04, debba essere posseduto alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda di ammissione ai contributi;
Considerata l'opportunita', nelle more della emanazione di norme
modificative del Regolamento di cui al citato decreto 5 novembre
2004, n. 292, di consentire ai soggetti gia' concessionari o
autorizzati ed oggi operanti in tecnica digitale nella veste di
fornitore di servizi di media audiovisivi, di presentare domanda di
ammissione ai benefici di cui all'art. 1 del citato decreto
ministeriale n. 292/2004;
Decreta:
Art. 1
Presentazione della domanda
1. La domanda per ottenere i benefici previsti dal decreto
ministeriale 5 novembre 2004, n. 292 concernente: «Regolamento
recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive
locali dei benefici previsti dall'art. 45, della legge 23 dicembre
1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni», di seguito
indicato come «regolamento», per l'anno 2012, puo' essere presentata
dai titolari di autorizzazione per fornitore di servizi di media
audiovisivi in ambito locale ai sensi della delibera Agcom n.
353/11/Cons, gia' concessionari o autorizzati in tecnica analogica,
per un marchio diffuso, fino alla completa digitalizzazione della
regione di appartenenza in tecnologia analogica ammessi o che abbiano
ottenuto il parere favorevole all'ammissione delle provvidenze di cui
all'art. 1, comma 2 del citato regolamento.
2. Qualora dopo lo switch-off l'attivita' di operatore di rete e
quella di fornitore di servizi di media audiovisivi sia esercitata
tramite societa' separate, le stesse devono avere i medesimi soci con
le medesime partecipazioni societarie ovvero una delle due societa'
deve controllare il cento per cento del capitale sociale dell'altra
societa'. In tali ipotesi la domanda viene presentata dalla societa'
titolare dell'autorizzazione per fornitore di servizi di media
audiovisivi, unitamente alla documentazione comprovante tali assetti
societari.
3. I soggetti titolari di piu' di una autorizzazione per fornitore
di servizi di media audiovisivi possono presentare domanda solo per
il/i marchio/i precedentemente esercito/i in tecnica analogica.
4. La domanda deve essere inviata, in duplice copia, di cui
l'originale debitamente documentato, a mezzo raccomandata o via fax,
entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al
comitato regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora
costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi,
competente per territorio. La data apposta sulla raccomandata
dall'ufficio postale accettante fa fede della tempestivita'
dell'invio. Ciascuna emittente puo' presentare la domanda:
a) per la regione o la provincia autonoma nella quale e' ubicata
la sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo;
b) per le ulteriori regioni o province autonome nelle quali la
medesima emittente, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del regolamento,
raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di
quella residente nel territorio della regione o provincia autonoma
irradiata. In questo caso il soggetto deve dichiarare, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 i
capoluoghi di provincia, le province, i comuni serviti all'interno
del bacino televisivo, specificando, altresi', se la copertura e'
totale o parziale e, in quest'ultimo caso le aree, del capoluogo di
provincia, della provincia o del comune, servite.
In entrambi i casi di cui alle citate lettere a) e b), l'emittente,
qualora non sia a carattere comunitario, deve necessariamente avere,
pena il non inserimento nella graduatoria, una quota di fatturato e
per la sola lettera b) almeno un dipendente.
Art. 2
Contenuto della domanda
1. La domanda deve contenere a pena di esclusione dalla
graduatoria, dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 relativa:
a) Indicazione degli elementi atti ad individuare il soggetto
richiedente, ed in particolare gli estremi della comunicazione del
provvedimento di autorizzazione per fornitore di servizi di media
audiovisivi in ambito locale rilasciato dal Ministero ai sensi della
delibera n. 353/11/Cons per il marchio gia' precedentemente diffuso,
fino alla completa digitalizzazione della regione di appartenenza in
tecnologia analogica in virtu' di concessione o autorizzazione.
b) Dichiarazione che l'impresa editrice ha assolto a tutti gli
obblighi contabili relativi al pagamento del canone di concessione
per gli anni pregressi e contributi ai sensi dell'art. 21 della
delibera n. 353/11/Cons;
c) il numero di codice fiscale e di partita I.V.A. del
richiedente;
d) la dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione per
l'anno 2011 alle provvidenze di cui all'art. 7 del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 422. L'adozione del provvedimento formale di
ammissione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre 1996, n. 680, ovvero l'adozione del parere favorevole
all'ammissione stessa da parte della commissione per le provvidenze
alle imprese di radiodiffusione televisiva di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680,
come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio
1997, n. 269 costituisce, in ogni caso condizione per l'erogazione
totale del contributo;
e) la dichiarazione di adesione al:
1) Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e
spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia
ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il
gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip,
lotterie e giochi similari, approvato dalla Commissione per l'assetto
del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle
emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;
2) Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in
Tv, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema
radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e
dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;
3) Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di
commento degli avvenimenti sportivi, di cui al decreto del Ministro
delle comunicazioni 21 gennaio 2008, n. 36;
2. Nella domanda devono essere indicati gli elementi previsti
dall'art. 4, comma 1 del regolamento, con idonea documentazione atta
a comprovare il possesso ovvero mediante dichiarazioni ai sensi del
decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
In particolare, deve essere indicato:
a) la media dei fatturati realizzati nel triennio 2009 - 2011,
intendendosi per fatturato quanto previsto dall'art. 1, comma 4,
ultimo periodo, del regolamento. Nel caso in cui l'emittente presenti
la domanda per piu' regioni o province autonome, deve essere indicata
la quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio di
ogni singola emittente televisiva in ciascuna regione o provincia
autonoma; qualora tale indicazione non fosse possibile in quanto
l'emittente televisiva realizza il proprio fatturato indistintamente
sull'intero territorio servito, la media dei fatturati dell'emittente
stessa dovra' essere suddivisa tra le regioni o province oggetto di
domanda per l'ottenimento del contributo in rapporto alla popolazione
servita in tali regioni o province autonome;
b) il personale con rapporto di lavoro dipendente con carattere
di subordinazione, applicato nell'anno 2011 esclusivamente allo
svolgimento dell'attivita' televisiva di ogni singola emittente per
il quale si chiede il contributo, suddiviso secondo le previsioni
dell'art. 4, comma 1, lett. b) del regolamento; nel caso in cui
l'emittente presenti la domanda per piu' regioni o province autonome
deve essere indicata la quota parte del personale dipendente
applicato allo svolgimento dell'attivita' televisiva in ciascuna
regione o provincia autonoma;
3. La domanda deve, altresi', contenere:
a) la dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere in regola al
momento della presentazione della domanda con il versamento dei
contributi previdenziali per il numero dei dipendenti dichiarati a
partire dal 1° gennaio 2011.
b) la dichiarazione di non essere assoggettata a procedura
concorsuale fallimentare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b),
del regolamento;
c) la dichiarazione di non essersi impegnata a trasmettere
televendite per oltre l'80% della propria programmazione, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lett. d), del regolamento;
d) l'indicazione della Banca nonche' delle coordinate bancarie,
comprensive dei codici Abi, Cab ed Iban, intestate alla societa'
titolare dell'emittente nel quale effettuare il bonifico relativo al
pagamento del contributo.
4. La domanda presentata dai soggetti che gestiscono piu' di una
attivita', anche non televisiva, deve recare la dichiarazione di aver
instaurato il regime di separazione contabile; nel caso in cui il
richiedente presenti per la prima volta domanda per l'ottenimento del
contributo di cui al comma 1 deve essere allegato alla domanda uno
schema di bilancio predisposto ai sensi dell'art. 3 del regolamento
con l'impegno ad instaurare entro l'esercizio in corso un regime di
separazione contabile.
5. Ai fini della ripartizione tra le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano dell'ammontare annuo dello stanziamento previsto
dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, il comitato regionale per le comunicazioni
e, ove non costituito, il comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi, deve trasmettere al Ministero dello sviluppo
economico - Dipartimento per le comunicazioni - Direzione generale
per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione - di
seguito denominato "Ministero", non oltre quindici giorni dalla
scadenza del termine per l'invio delle domande per l'ottenimento del
contributo, la seconda copia della domanda presentata da ciascuna
emittente.
Art. 3
Predisposizione e trasmissione della graduatoria
1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente bando, i
comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i
comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, provvedono, dopo
aver accertato l'effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare
del contributo, a predisporre le relative graduatorie e a
comunicarle, entro trenta giorni dalla loro approvazione, al
Ministero, rendendole, contestualmente pubbliche. Le graduatorie
devono indicare analiticamente la media dei fatturati e il personale
dipendente di cui all'art. 4 del regolamento nonche' i relativi
punteggi attribuiti secondo quanto indicato nella tabella A allegata
allo stesso regolamento. Non e' consentito l'inserimento in
graduatoria di emittenti che ricadano nelle condizioni di cui
all'art. 5, comma 2, del regolamento, fatto salvo quanto ivi previsto
per le emittenti televisive private a carattere comunitario.
2. I comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti,
i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, entro i 60 giorni
successivi alla predisposizione delle graduatorie di cui al comma 1,
fermo restando il disposto dell'art. 71, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 455, sono tenuti a
verificare le dichiarazioni delle emittenti collocate in graduatoria
riferite agli elementi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b),
del regolamento, ove le medesime non siano state corredate, all'atto
della domanda, dalla documentazione di cui all'art. 7, comma 1,
lettere a) e b), del regolamento. I medesimi organi sono, altresi',
tenuti a disporre le verifiche previste dal citato art. 7, commi 2 e
Art. 4
Erogazione del contributo
1. Il Ministero provvede all'erogazione dei contributi, salvi i
casi di esclusione di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c),
del regolamento, nei limiti dello stanziamento relativo a ciascun
ambito regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il
contributo e' erogato, per un quinto, in parti uguali alle emittenti
aventi titolo all'erogazione del contributo, secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 5, del regolamento e, per i quattro quinti, alle
emittenti collocate ai primi posti della graduatoria, nei limiti del
trentasette per cento dei graduati arrotondato all'unita' superiore,
secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del regolamento.
2. In caso di ritardi procedurali, alle singole emittenti
risultanti dalla graduatoria formata ai sensi dell'art. 2, comma 1 e'
erogato un acconto, salvo conguaglio, pari al 90 per cento del totale
al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza
dell'anno 2011.
3. Il Ministero provvede alla revoca dei contributi nei casi e
secondo le procedure di cui all'art. 8 del regolamento.
4. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, cosi' come modificato dal decreto legislativo n.
44 del 15 marzo 2010 recante il "Testo Unico dei Servizi Media
Audiovisivi e radiofonici", i provvedimenti sanzionatori cui fare
riferimento per la riduzione dei contributi e per l'esclusione dagli
stessi previsti dall'art. 2, commi 2 e 3 del Regolamento sono quelli
emanati dall'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni per
violazione dell'art. 34 del sopra citato decreto legislativo anziche'
quelli in precedenza rispettivamente previsti dagli abrogati commi
10, 11 e 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
Il presente atto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 ottobre 2012
Il Ministro dello sviluppo economico: Passera
Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2012
Registro n. 12, foglio n. 357
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