IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita', definizioni e ambito applicativo
1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione,
la presente legge e' finalizzata a promuovere l'equita' retributiva
dei giornalisti iscritti all'albo di cui all'articolo 27 della legge
3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, titolari di un
rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e periodici, anche
telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti
radiotelevisive.
2. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la
corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantita' e
alla qualita' del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del
contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonche' della
coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva
nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un
rapporto di lavoro subordinato.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 36 della Costituzione, e' il
seguente:
«Art. 36. - Il lavoratore ha diritto ad una
retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del
suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se' e
alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa e'
stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a
ferie annuali retribuite, e non puo' rinunziarvi.».
Il testo dell'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963,
n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), e' il
seguente:
«Art. 27. - Albo: contenuto.
L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di
nascita, la residenza o il domicilio professionale e
l'indirizzo degli iscritti, nonche' la data di iscrizione e
il titolo in base al quale e' avvenuta. L'albo e compilato
secondo l'ordine di anzianita' di iscrizione e porta un
indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di
iscrizione.
L'anzianita' e' determinata dalla data di iscrizione
nell'albo.
A ciascun iscritto nell'albo e' rilasciata la
tessera.».
Art. 2
Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro
giornalistico
1. E' istituita, presso il Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la
Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro
giornalistico, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione e' istituita entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge ed e' presieduta dal
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria. Essa e'
composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
c) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti;
d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei
giornalisti comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale;
e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei committenti comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale nel settore delle imprese di cui all'articolo 1,
comma 1;
f) un rappresentante dell'Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani (INPGI).
3. Entro due mesi dal suo insediamento, la Commissione, valutate le
prassi retributive dei quotidiani e dei periodici, anche telematici,
delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive:
a) definisce l'equo compenso dei giornalisti iscritti all'albo
non titolari di rapporto di lavoro subordinato con quotidiani e con
periodici, anche telematici, con agenzie di stampa e con emittenti
radiotelevisive, avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche
della prestazione nonche' in coerenza con i trattamenti previsti
dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei
giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;
b) redige un elenco dei quotidiani, dei periodici, anche
telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive
che garantiscono il rispetto di un equo compenso, dandone adeguata
pubblicita' sui mezzi di comunicazione e sul sito internet del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei ministri. La Commissione provvede al costante
aggiornamento dell'elenco stesso.
4. La Commissione dura in carica tre anni. Alla scadenza di tale
termine, la Commissione cessa dalle proprie funzioni.
5. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza
del Consiglio dei ministri provvede all'istituzione e al
funzionamento della Commissione avvalendosi delle risorse umane,
strumentali e finanziarie di cui dispone. Ai componenti della
Commissione non e' corrisposto alcun compenso, emolumento, indennita'
o rimborso di spese.
Art. 3
Accesso ai contributi in favore dell'editoria
1. A decorrere dal 1º gennaio 2013 la mancata iscrizione
nell'elenco di cui all'articolo 2 per un periodo superiore a sei mesi
comporta la decadenza dal contributo pubblico in favore
dell'editoria, nonche' da eventuali altri benefici pubblici, fino
alla successiva iscrizione.
2. Il patto contenente condizioni contrattuali in violazione
dell'equo compenso e' nullo.
Art. 4
Relazione annuale
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni anno una
relazione alle Camere sull'attuazione della presente legge.
Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 dicembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
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