|
L’inqualificabile, nonché inaspettata, decisione di Camera e Senato di tagliare il finanziamento a Radio e Tv Locali previsti dalla legge sull’editoria, salvaguardando però le emittenti di partito, presenta, a parere della FRT, palesi vizi di illegittimità costituzionale.
Venerdì scorso, il Senato con 134 voti a favore, 99 contrari e 4 astenuti, ha convertito in via definitiva in legge il decreto Milleproroghe accogliendo il testo approvato, con un vero colpo di mano, il giorno prima dalla Camera. In Senato è stato battuto ogni record: mezz'ora in tutto tra discussione generale, illustrazione ed esame degli emendamenti e dichiarazioni di voto. Il provvedimento avrà, oltretutto, efficacia retroattiva a partire dal 2009, quando le singole emittenti avevano già iscritto in bilancio l’importo del finanziamento già previsto. La FRT auspica che il Presidente della Repubblica valuti tali aspetti ed eviti di promulgare il decreto. Le Tv Locali hanno iniziato il lancio dello spot contro il governo già venerdì scorso. La protesta, che potrebbe assumere anche altre forme, continuerà fino a quando non ci sarà la certezza dell’effettivo ripristino della norma che prevedeva l’erogazione delle provvidenze a radio e tv locali
IL TESTO DELLA NORMA CHE SOPPRIME I CONTRIBUTI A RADIO E TV LOCALI
(…) Per i contributi relativi agli anni a decorrere dal 2009 non si applicano l’articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 62, nonchè gli articoli 4, comma 3, e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e l’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i rimborsi telefonici erogati dal Ministero dello sviluppo economico. Per i contributi relativi agli anni a decorrere dal 2009, ai soggetti di cui agli articoli 11 della citata legge n. 67 del 1987, e successive modificazioni, 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e 8 della citata legge n. 250 del 1990, e successive modificazioni, sono riconosciuti esclusivamente i contributi erogati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 10 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. |
|